MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1991 

  Determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia
di  reddito convenzionale di cui alla tabella D allegata alla legge 2
agosto 1990, n. 233, ai fini  del  calcolo  dei  contributi  e  della
determinazione della misura delle pensioni.
(GU n.144 del 21-6-1991)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  7,  comma  1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc-
cessive  modificazioni  ed  integrazioni, di quattro fasce di reddito
convenzionale individuate  in  base  alla  tabella  D  allegata  alla
richiamata  legge  n.  233/1990  ai fini del calcolo dei contributi e
della determinazione della misura delle pensioni;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7,  comma  2,  della  legge  n.
233/1990,  ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile
per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o  per  la
diversa  consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni  condotti,  determinato
ai  sensi dell'art.   11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
  Visto l'art. 7, comma 5, della legge n.  233/1990  che  prevede  la
determinazione  della  misura del reddito agrario per ciascuna fascia
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  dell'agricoltura  e delle
foreste,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Sentite    le    organizzazioni   sindacali   di   categoria   piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Ritenuta la necessita' di determinare la misura del reddito agrario
annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D allegata alla legge 2
agosto 1990, n. 233;
                              Decreta:
  La misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla
tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n.  233,  da  valere  ai
fini  del  calcolo  dei  contributi  e della misura delle pensioni e'
determinata nei seguenti importi:
   prima fascia: fino a L. 700.000;
   seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
   terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
   quarta fascia: oltre L. 7.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1991
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               MARINI
                       Il Ministro del tesoro
                                CARLI
                             Il Ministro
                  dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA