MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 aprile 1991 

  Delega  di  attribuzioni  del  Ministro  della  sanita' per atti di
competenza dell'Amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  sen.
Elena Marinucci.
(GU n.144 del 21-6-1991)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione  e  la  classificazione degli uffici del Ministero della
sanita' in relazione al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio 1974, registrato alla
Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n.  2  Sanita',  foglio  n.
232,  riguardante  il  regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   delegare  talune  attribuzioni  al
Sottosegretario di Stato per la sanita' sen. avv. Elena Marinucci;
                              Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  per  la  sanita'  sen.  avv.  Elena
Marinucci  sono  delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,
relativi:
   al Servizio centrale della programmazione sanitaria;
   alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione;
   alla  Direzione  generale  dei  servizi  dell'igiene pubblica (con
esclusione dei  provvedimenti  riguardanti  la  polizia  mortuaria  e
l'edilizia abitativa speciale);
   all'Ufficio  attuazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  (con
esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);
   all'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicuezza  del
lavoro;
   gli  atti  concernenti  le  liti  attive  e passive che superino i
limiti  previsti  dalla  lettera  l)  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Sono,   altresi',  delegati  al  Sottosegretario  sen.  avv.  Elena
Marinucci, con riferimento e nei limiti delle materie  innanzi  indi-
cate, le funzioni e gli atti seguenti:
   risposte  orali  e  scritte  alle  interrogazioni, interpellanze e
mozioni parlamentari;
   rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
   atti  non  menzionati dal presente decreto che rivestano carattere
di assoluta urgenza e non siano per legge riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro stesso.
  Sono  riservati  in  ogni  caso  al  Ministro  gli  atti  che,  pur
concernendo le materie sopra delegate, rivestano  speciale  rilevanza
politico-amministrativa.
  E' delegata, inoltre, al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci,
nei   casi  in  cui  il  Ministro  non  ritenga  di  intervenire,  la
presidenza:
   del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;
   del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 6 Sanita', foglio n. 388