MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle
   corrispondenti  retribuzioni  imponibili  per i lavoratori soci di
   societa'  cooperative  di  organismi  di  fatto   operanti   nella
   provincia di Gorizia.
(GU n.145 del 22-6-1991)

   Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1991, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  ai  fini dell'applicazione dei
contributi  dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti  nella  provincia  appresso  indicata, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono  cosi'
determinate:
   Provincia di Gorizia:
    1)  facchinaggio  svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi (portabagagli, facchini e  pesatori  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso cui si applichino o meno disposizioni speciali di legge,
facchini   degli   scali   ferroviari,  facchini  doganali,  facchini
generici, accompagnatori di  bestiame)  ed  attivita'  preliminari  e
complementari   (insacco,   pesatura,   legatura,   accatastamento  e
disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,  pulizia  magazzini   e
piazzali,  depositi  colli  e  bagagli, presa e consegna, recapiti in
loco, selezione e cernita con o senza  incestamento,  insaccamento  o
imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli,  carta da macero, piume e:
materiali vari,  mattazione  e  scuoiatura,  abbattimento  di  piante
destinate  alla  trasformazione  in  cellulosa  o  carta e simili con
esclusione  degli  appartenenti  alle  compagnie  e  gruppi  portuali
riconosciuti  come  tali dall'autorita' marittima ai sensi del codice
della  navigazione);  34a  classe  iniziale  di   contribuzione   con
corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;
    2)  trasporto  il  cui esercizio sia effettuato personalmente dai
soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino
proprietari od affittuari:
      a) di persone:
      1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
      2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;
      b) di merci per conto terzi:
      1) autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti,  gruisti,
trattoristi  (non  agricoli),  escavatoristi  e  simili, ed attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazione  materiale  da
trasportare  compreso  il  montaggio  e  lo  smontaggio quando questo
richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);
      2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale,
trasportatori fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili  ed  attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazione  materiale  da
trasportare, guardianaggio e simili);
34a classe iniziale di contribuzione con corrispondente  retribuzione
imponibile di L. 768.000 mensili;
    3)  attivita'  accessorie  delle precedenti: addetti al posteggio
dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; 34a  classe  iniziale  di
contribuzione  con  corrispondente  retribuzione  imponibile  di lire
768.000 mensili;
    4) attivita' varie: servizi  di  guardia  a  terra  o  a  mare  o
campestre,  polizia  ed  investigazioni private e simili, barbieri ed
affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini
e simili, servizi di  recapito  fiduciario  e  simili  (servitori  di
piazza).