REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Madesimo dall'ambito
territoriale  n.  3  individuato  con  deliberazione   della   giunta
regionale  10  dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una
galleria  paravalanghe  da  parte  dell'A.N.A.S.  (Deliberazione   n.
V/7077).
(GU n.147 del 25-6-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure
ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77  per
la  realizzazione di galleria paravalanghe su area ubicata nel comune
di Madesimo (Sondrio), mappali 647 (parte), 646 (parte), 236 (parte),
72 (parte), 278 (parte), 235 (parte), 234 (parte), 194  (parte),  189
(parte),  188  (parte),  187  (parte),  186 (parte), 185 (parte), 184
(parte), 183 (parte), 181 (parte),  152  (parte),  151  (parte),  150
(parte), 113 (parte), 112 (parte), 71 (parte), 43 (parte), foglio 27,
sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  in  forza della legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art.  1- ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
3, individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi   pubblici,   consistenti
nell'eliminazione di stato di pericolo per la pubblica incolumita';
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici ad  essa  sottesi,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  le  opere  richieste  consistono  nell'ampliamento  di strutture
analoghe esistenti ed, in  ogni  caso,  le  stesse  consistono  nella
costruzione  di  corpi accessori al tracciato stradale esistente. Con
la dovuta attenzione nell'uso dei materiali d'impiego le nuove  opere
verranno a costituire parte integrante del tracciato viario;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 3,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
 Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali  647  (parte),  646
(parte),  236  (parte),  72  (parte),  278  (parte), 235 (parte), 234
(parte), 194 (parte), 189 (parte),  188  (parte),  187  (parte),  186
(parte),  185  (parte),  184  (parte),  183 (parte), 181 (parte), 152
(parte), 151 (parte), 150  (parte),  113  (parte),  112  (parte),  71
(parte),  43  (parte),  foglio  27,  dall'ambito  territoriale  n.  3
individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  3,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4) di inviare al sindaco del comune  di  Madesimo  (Sondrio)  copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso
dovra'  tenere  a disposizione degli interessati copia della Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 26 marzo 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO