Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.(GU n.151 del 29-6-1991)
Vigente al: 29-6-1991
Ai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano Agli assessori regionali alla sanita' Ai commissari di Governo nelle regioni e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' All'Istituto superiore di sanita' Agli Istituti zooprofilattici sperimentali All'Istituto sperimentale per la zootecnica Alla FNOVI - Federazione italiana ordini veterinari italiani All'AIA - Associazione italiana allevatori All'AISA - Associazione industrie salute animale All'ASSALZOO - Associazione nazionale produttori alimenti zootecnici All'Associazione nazionale cerealisti 1. Sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi. Con decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990, entrato in vigore il 13 novembre 1990, e rettificato con errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1991, e' stata emanata la disciplina delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei mangimi; trattasi, com'e' noto di sostanze eccezionalmente presenti nei mangimi, quali piombo, arsenico, fluoro, mercurio o aflatossine e che, a differenza degli "additivi" non vengono aggiunte ai mangimi ad opera dell'uomo; nella nuova regolamentazione sono state inserite le norme CEE risultanti dalle direttive numeri 74/63, 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238. La precedente normativa era contenuta nel decreto 30 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 43/76) ed e' da considerarsi abrogata ratione materiae. Ricorre nel nuovo decreto la dizione "materie prime", che viene utilizzata, conformemente alle disposizioni comunitarie, per indicare quelle sostanze che possono essere destinate alla preparazione di mangimi, soltanto, previa opportuna diluizione, quali ad esempio i foraggi fortemente influenzati da aflatossine. 2. Materie prime. Piu' in particolare trattasi di materiali che possono essere utilizzati soltanto con opportune cautele; piu' precisamente essi vanno impiegati solo per la preparazione di mangimi composti, completi o complementari, devono essere imballati ed etichettati in maniera che risulti chiaramente che non possono essere somministrati tal quali come mangimi semplici (art. 1, comma 3 ed art. 3, decreto ministeriale 24 settembre 1990) e che possono essere ceduti solo ai fabbricanti riconosciuti di mangimi composti, completi o complementari. Per talune di queste materie prime (arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco, loro derivati e fosfati) lo stesso decreto pone delle limitazioni, nel senso che, comunque, la concentrazione delle sostanze indesiderabili presenti non puo' super- are i contenuti massimi, ivi indicati. 3. Il significato del termine indesiderabile. L'aggettivo indesiderabile sta per nocivo (alla salute umana o animale) e tale significato puo' essere anche riferito all'ambiente; questo principio si desume dall'art. 17 della legge sui mangimi 15 febbraio 1963, n. 281, nella formulazione introdotta col decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, ed a seguito delle analoghe direttive CEE sui mangimi e in particolare della direttiva n. 86/354. La disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi e' oggi riportata nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata e integrata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (vedi testo aggiornato in Gazzetta Ufficiale n. 244/88, e relativi avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 249/88 e n. 22/89); a cio' si aggiungano il decreto ministeriale 21 luglio 1989, n. 316 (in Gazzetta Ufficiale n. 210/89) ed i decreti seguenti, recanti le liste positive: decreto ministeriale 2 maggio 1985 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 136/85) per gli additivi, compresi i principi attivi auxinici; decreto ministeriale 4 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 236/69) per i principi attivi terapeutici; decreto ministeriale 13 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 102/85) per i prodotti di origine minerale e chimico-industriale. Si ricordano anche alcune delle circolari tuttora vigenti in materia: circolare 31 agosto 1968, n. 393/P.I., del Ministero dell'industria, sugli impianti e sulle attrezzature che devono essere presenti negli stabilimenti di produzione di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti e di integratori per mangimi; circolare 19 giugno 1971, n. 406, dello stesso Ministero, sempre sui requisiti degli stabilimenti di produzione di integratori medicati per mangimi, oggi integrata dagli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 1969; circolare 5 agosto 1988, n. 7, del Ministero dell'agricoltura, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 244/88, sulle novita' introdotte col decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; circolare 2 marzo 1990, del Ministero della sanita', sull'elenco dei coloranti ammessi (riportata in Gazzetta Ufficiale n. 65/90 e rettificata con avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 90/90, 162/90 e 297/90); circolare 5 febbraio 1991, del Ministero della sanita', sulla sterilizzazione delle farine di carne. La legge citata rinvia poi coll'art. 26 alle norme, ove compatibili, della legge sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033) ed al relativo regolamento di attuazione (regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361). Il termine indesiderabile viene gia' usato nei protocolli per la registrazione delle specialita' medicinali per uso umano; esso esprime quindi un carattere discrezionale, ma ben delimitato perche' connesso coll'esigenza di tutela della salute umana e dell'ambiente; principio che ispira anche altre disposizioni in materia, come ad esempio quella che impone di sospendere la somministrazione di un dato principio attivo agli animali o l'altro che richiede la prescrizione del veterinario, per l'utilizzazione nei mangimi di determinati principi attivi ad effetto terapeutico. L'elenco delle sostanze e dei prodotti indesiderabili e' d'altra parte prefissato dalla pubblica autorita' con una apposita lista positiva; in base all'art. 1, comma 8, lettera f), della legge sui mangimi, previa individuazione dei contenuti massimi ed in analogia a quanto avviene per gli antiparassitari ad opera della legge sugli alimenti per uso umano, gli unici prodotti indesiderabili che possono essere impiegati sono quelli appositamente individuati tramite decreto; questo criterio tassativo, sanzionato penalmente all'art. 22 della legge, da' certezza all'imprenditore e permette all'autorita' sanitaria di intervenire in via preventiva. Trattasi di un potere concretamente delineato e il cui esercizio e' collegato all'evolversi delle conoscenze tecniche e scientifiche e quindi suscettibile di continui aggiornamenti. 4. I produttori riconosciuti per l'utilizzo delle materie prime. Quando si parla di fabbricanti di mangimi composti, completi o complementari "riconosciuti ai sensi degli articoli 5 o 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281" (art. 1, comma 3, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n.322) si fa riferimento ai produttori che hanno ottenuto l'autorizzazione esplicita alla produzione di mangimi composti, completi o complementari o di mangimi composti contenenti integratori ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge; quanto agli allevatori, e' riconosciuta, in base all'art. 6, comma terzo, della legge, la possibilita' di produrre i propri mangimi senza preventiva autorizzazione, purche' li destinino ad uso proprio e non li mettano in commercio; interessa altresi' far rilevare che l'elenco dei produttori di mangimi contenenti integratori e' annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (vedasi da ultimo la Gazzetta n. 75/91) ad opera del Ministero dell'industria. 5. Integratori contenenti carbadox od olaquindox. Questo tipo di additivi era stato consentito col decreto 30 aprile 1985 che li aveva inclusi nella lista dei principi attivi medicati per la chemioprofilassi; a seguito delle direttive CEE n. 87/316 e n. 87/317, pero', e' stato necessario trasferire (decreto ministeriale 20 novembre 1989 - Gazzetta Ufficiale n. 27/90) i due additivi in questione nella lista dei principi attivi auxinici; sono stati revocati quindi i decreti di registrazione e dichiarate decadute le domande di registrazione degli integratori medicati per la chemioprofilassi, contenenti carbadox od olaquindox, e cio' a partire dal 25 marzo 1991 (decreto ministeriale 20 luglio 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 224/90). Di conseguenza la commercializzazione di integratori "medicati" di questo tipo e' irregolare, a partire da quella data, ed e' sanzionata con la pena di cui all'art. 22, comma 3, della legge sui mangimi. Con la stessa pena e' punita poi anche la detenzione e la somministrazione agli animali, di mangime medicato contenente quegli integratori; la norma si estende infatti a chiunque prepara per la distribuzione per il consumo un mangime nocivo o comunque vietato (art. 22 citato). Si deve mettere in rilievo come col decreto ministeriale 20 novembre 1989 citato sia stato ribadito il divieto di associare o somministrare contemporaneamente questi principi attivi con gli antibiotici, nonche' di consegnare direttamente gli integratori stessi agli allevatori; e' stato confermato poi l'obbligo di interruzione a quattro settimane prima della macellazione. Si ritiene utile sottolineare come sia stato mantenuto il limite massimo consentito di polverulenza negli ambienti di lavoro, pari a 0,1 microgrammi, da determinarsi secondo il metodo Stauber-Heubach. Occorre ricordare infine che i decreti concernenti l'argomento sono i seguenti: decreto ministeriale 30 aprile 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 125/85): ammissione come chemioterapici; decreto ministeriale 2 maggio 1985 Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 136/85): lista degli additivi auxinici; decreto ministeriale 20 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 27/90), che ha ammesso nella lista dei principi attivi auxinici i due additivi, uniformando la norma italiana alle direttive CEE numeri 87/316 e 87/317; decreto ministeriale 20 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 224/90), che ha abrogato il precedente decreto 30 aprile 1985; decreto ministeriale 2 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 244/90), che ha modificato talune caratteristiche di composizione dell'additivo Carbadox, per quanto riguarda il tenore delle preparazioni autorizzate (5% o 10%) e l'elenco delle sostanze che possono entrare nel supporto. 6. Integratori a base di sulfadimetossina. L'impiego della sulfadimetossina nei mangimi per suini e' stato limitato agli animali fino a sei mesi di eta', con decreto 9 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 178/90, del 1 agosto 1990), consentendo un periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte. Poiche' il divieto di cui trattasi e' entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 2 agosto 1990, la dilazione dei sei mesi e' scaduta il giorno 1 febbraio 1991; cio' significa che non possono esservi in commercio, a partire dal 2 febbraio 1991, integratori per mangimi, contenenti sulfadimetossina, destinati a suini di eta' superiore ai sei mesi, piu' precisamente non possono trovarsi in uso integratori di tale tipo che rechino ancora in etichetta una generica destinazione per i suini; ovviamente non possono essere somministrati ai suini comunque mangimi contenenti integratori a base di sulfadimetossina, se questi animali hanno superato i sei mesi di eta', ne' possono trovarsi residui di sulfadimetossina nelle carni di questi animali. La misura precauzionale e' suggerita dall'esigenza di limitare l'uso della sostanza medicamentosa in argomento, fermo restando il tempo di sospensione a ventuno giorni; la sanzione e' quella di cui all'art. 22, comma 3, della legge sui mangimi. 7. Tempo di sospensione. Tra le condizioni per l'utilizzo dei mangimi c'e' anche l'obbligo di sospendere la somministrazione un certo periodo di tempo prima della macellazione. L'obbligo stesso sussiste anche nei casi in cui si debba procedere alla raccolta delle uova o del latte, anziche' alla macellazione, ed e' sempre suggerito dall'esigenza di tutelare la salute dell'uomo. Il tempo di sospensione, e' stabilito negli stessi decreti che contemplano gli additivi, in colonna 8, ed e' prescritto dalle analoghe direttive CEE; l'indicazione di detto periodo dev'essere riportata nelle etichette dei mangimi, ai sensi dell'allegato III alla legge sui mangimi, lettera c), laddove si parla delle istruzioni sull'uso. p. Il direttore generale: FABBROVICH