Conferma delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 41/92 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991. (Ordinanza n. 90/91).(GU n.152 del 1-7-1991)
IL PRESIDENTE Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, con il quale sono state confermate le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, concernenti il conferimento delle competenze relative alle attivita' necessarie per la concreta realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidata in appalto e per le quali siano state avviate le procedure di gara; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Viste le proprie ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991 con le quali sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze attribuite con l'art. 10 del richiamato decreto-legge n. 65/1991, prendendo atto del subentro nel rapporto con il concessionario Italispaca, e procedendo alla proroga di ulteriori mesi cinque dal 23 aprile 1991; Ritenuto di confermare le disposizioni contenute nelle predette ordinanze n. 41/91 e n. 63/91; Avvalendosi dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del decreto- legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: In relazione alle premesse sono confermate le disposizioni contenute nelle ordinanze presidenziali n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991 con la sola modifica che i richiami riferiti all'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, si intendono come fatti all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 11 giugno 1991 Il presidente: NICOLOSI