Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa.(GU n.155 del 4-7-1991)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota del procuratore generale della Repubblica di Catania n. 276/91 in data 6 maggio 1991 con la quale si comunica che gli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 15 febbraio al 22 febbraio 1991 a causa dell'inagibilita' dei locali; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa nei giorni dal 15 febbraio al 22 febbraio 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 21 giugno 1991 Il Ministro: MARTELLI