Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1991, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).(GU n.155 del 4-7-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"; Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78; Visto il decreto ministeriale n. 125148/73PG del 31 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1991 e' stato determinato nella misura del 14,65%; Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990 con il quale e' stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1991 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e' pari al 13,50%; Ritenuta valida tale comunicazione; Decreta: Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,50% per il semestre luglio-dicembre 1991. Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1991 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate e' pari al 14,50%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1991 Il Ministro: CARLI