MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1991 

  Determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo   dei
contributi  in  conto  interessi da corrispondersi dalla Cassa per il
credito alle imprese artigiane e dalle regioni  sui  finanziamenti  a
favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1991.
(GU n.155 del 4-7-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo nel pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191  del  19  agosto
1986,  modificato  dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
1991  concernente  criteri e modalita' di determinazione del tasso di
riferimento per il calcolo  dei  contributi  in  conto  interessi  da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del 10 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del  15  dicembre
1990,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata  fissata,
per  l'anno  1991,  nella  misura dell'1% per le operazioni di durata
fino a diciotto mesi e nella  misura  dell'1,05%  per  le  operazioni
oltre i diciotto mesi;
  Visto  il  proprio  decreto  del  27  aprile 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  101  del  2  maggio
1991, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato,
per  il  bimestre maggio-giugno 1991, nella misura del 13,95%, di cui
1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni  primarie
di  durata  fino a diciotto mesi, e del 14,25%, di cui 1,05% a titolo
di maggiorazione forfettaria, per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
luglio-agosto 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata  nella
premessa,  il  tasso  di riferimento per il calcolo dei contributi in
conto interessi da corrispondersi dalla Cassa  per  il  credito  alle
imprese artigiane e' determinato, per il bimestre luglio-agosto 1991,
nelle seguenti misure:
   12,80%  annuo  posticipato,  di  cui  1% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   13,65%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1991
                                                   Il Ministro: CARLI