MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1991 

  Saggio di interesse per il pagamento  differito  delle  imposte  di
fabbricazione e dei diritti doganali.
(GU n.162 del 12-7-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,
convertito,  con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873,
sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia   doganale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato   dall'art.
3-quinquies, della legge 14 agosto 1974, n. 346;
  Ritenuto  che  per  il  pagamento dell'imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi, con esclusione  di  quella  gravante  sull'olio
greggio  naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui
alle voci 27.09, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei  dazi
doganali  non  puo'  essere  concessa  una  dilazione  per un periodo
superiore  ai  quindici  giorni  fino  all'entrata  in  vigore  della
richiamata legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Considerato  che  per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono
dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista  dal
menzionato art. 79;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse dal 28 gennaio
1991 al 31 gennaio 1991;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27  novembre
1982,  n. 873, sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, il saggio di interesse applicabile  dal  28  gennaio  1991  al  31
gennaio  1991 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione
sui  prodotti  petroliferi,  con  l'esclusione  di  quella   gravante
sull'olio  greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione
dei prodotti di cui alle voci 27.10,  27.11  e  27.12  della  vigente
tariffa  dei  dazi doganali, e' stabilito nella misura del 12,326 per
cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA