Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.(GU n.162 del 12-7-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, della legge 14 agosto 1974, n. 346; Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non puo' essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni fino all'entrata in vigore della richiamata legge 9 gennaio 1991, n. 9; Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse dal 28 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali, e' stabilito nella misura del 12,326 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1991 Il Ministro: FORMICA