MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1991 

  Determinazione   della   nuova   misura   dell'assegno  mensile  di
incollocabilita'.
(GU n.161 del 11-7-1991)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
  Vista  la  legge  5  maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a
favore delle vedove e degli orfani  di  grandi  invalidi  sul  lavoro
deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale  ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui
all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;
  Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L.  50.000
mensili  il  nuovo  importo dell'assegno di incollocabilita', prevede
che tale importo  puo'  essere  rideterminato  solo  in  aumento  con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con  scadenza  triennale  dalla
data di entrata in vigore della stessa legge;
 Visto  l'art.  1-decies  della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha
trasferito  dall'A.N.M.I.L.  all'INAIL  la  competenza   ad   erogare
l'assegno suddetto, con decorrenza 1› aprile 1979;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
concernente  la  perdita  della  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico dell'A.N.M.I.L.;
  Considerato   che,   nella   fattispecie,   il   comitato  centrale
dell'A.N.M.I.L. deve intendersi  sostituito  dal  comitato  esecutivo
dell'INAIL,  in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e succes-
sive modificazioni;
  Visto l'art. 20, comma 6, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
secondo  cui  la  riliquidazione  delle  rendite, nonche' delle altre
prestazioni economiche erogate dall'INAIL, deve avvenire, a decorrere
dal 1› luglio 1985, con cadenza annuale;
  Vista  la  delibera  n.  293  del  comitato  esecutivo  dell'INAIL,
adottata  nella seduta del 30 maggio 1991, con la quale si propone il
nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1›  luglio
1991;
  Considerato che la nuova misura proposta e' stata determinata sulla
base  del coefficiente annuo di variazione degli indici dei prezzi al
consumo registrati dall'ISTAT;
  Ritenuto di condividere  il  criterio  seguito  dall'INAIL  per  la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1990;
                              Decreta:
  L'importo  mensile  dell'assegno  di  incollocabilita'  di  cui  in
premessa, rideterminato con cadenza annuale  a  norma  dell'art.  20,
sesto  comma,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' stabilito, dal
1› luglio 1991, in L. 263.300.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1991
                                                  Il Ministro: MARINI