Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.164 del 15-7-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto, 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria. Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria Art. 573. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli studi di Siena. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria. La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria. Art. 574. - Il corso di studi ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti. Art. 575. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di medicina e chirurgia e la cattedra di chirurgia pediatrica. Art. 576. - Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica. Art. 577. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Tecnica e assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria: anatomia umana; strumentario chirurgico; preparazione del tavolo operatorio; strumentazione infermieristica I; strumentazione infermieristica II; assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia; c) ortopedia e traumatologia. Legislazione e igiene ospedaliera: legislazione ospedaliera; medicina legale ed etica professionale; i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione); metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria; concetto di asepsi; igiene ospedaliera; concetto di epidemiologia generale; infezioni nosocomiali di interesse chirurgico. 2 Anno: Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria: assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia e ostetrica; c) ortopedia e traumatologia. Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio: principali soccorsi ed interventi di urgenza; anestesia e rianimazione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 578. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparto di degenza della chirurgia pediatrica; reparto di degenza della clinica chirurgica; ambulatori della chirurgia pediatrica e della clinica chirurgica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 579. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole, riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 16 gennaio 1991 Il rettore: BERLINGUER