UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.164 del 15-7-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto,  13  ottobre  1927,  n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 7 febbraio 1990, favorevole  all'istituzione  della
scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita'
degli  studi  di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali,
con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli  articoli
successivi,   sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli,  relativi
all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti
di sala operatoria.
                   Scuola diretta a fini speciali
                 per strumentisti di sala operatoria
  Art. 573. - E' istituita la scuola  diretta  a  fini  speciali  per
strumentisti  di  sala operatoria presso l'Universita' degli studi di
Siena.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare tecnici strumentisti di sala
operatoria.
  La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.
  Art. 574. - Il corso di studi ha la durata di due  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto
per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti.
  Art. 575. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono  le  facolta' di medicina e
chirurgia e la cattedra di chirurgia pediatrica.
  Art. 576. - Sono ammessi alla prova  per  ottenere  l'iscrizione  i
diplomati  degli  istituti  di istruzione secondaria di secondo grado
che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o
di ostetrica.
  Art. 577. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
  Tecnica e assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:
   anatomia umana;
   strumentario chirurgico;
   preparazione del tavolo operatorio;
   strumentazione infermieristica I;
   strumentazione infermieristica II;
   assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia;
     c) ortopedia e traumatologia.
  Legislazione e igiene ospedaliera:
   legislazione ospedaliera;
   medicina legale ed etica professionale;
   i     servizi     chirurgici     (caratteristiche     strutturali,
climatizzazione);
   metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
   concetto di asepsi;
   igiene ospedaliera;
   concetto di epidemiologia generale;
   infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.
 2› Anno:
  Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:
   assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia e ostetrica;
     c) ortopedia e traumatologia.
  Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:
   principali soccorsi ed interventi di urgenza;
   anestesia e rianimazione.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  578.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   reparto di degenza della chirurgia pediatrica;
   reparto di degenza della clinica chirurgica;
   ambulatori della chirurgia pediatrica e della clinica chirurgica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione  negativa.  La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico
e' obbligatoria.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 579. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia  frequentato  i  corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto un giudizio favorevole, riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 16 gennaio 1991
                                               Il rettore: BERLINGUER