Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunita' europee. Regolamentazione per il periodo 1 luglio 1991-30 giugno 1992.(GU n.163 del 13-7-1991)
Vigente al: 13-7-1991
Si fa seguito alla circolare n. 14 del 27 giugno 1991, con la quale veniva prorogata per un anno, tra l'altro, la validita' della precedente circolare n. 19 del 27 giugno 1990 concernente: "Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunita' europee. Regolamentazione per il periodo 1 luglio 1990-30 giugno 1991". A modifica di quanto precedentemente determinato, tenuto conto delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee del 28 giugno 1991: le autorizzazioni d'importazione saranno rilasciate, qualunque sia la quantita' mensile risultante dalla ripartizione; e le quote mensili di luglio e gennaio dovranno essere utilizzate entro due mesi a far data dal rilascio delle autorizzazioni, mentre le quote concernenti gli altri mesi dovranno essere utilizzate entro due mesi a partire dal decimo giorno del mese cui si riferiscono. Inoltre si precisa che il periodo di riferimento ai fini della determinazione delle precedenti attivita' di importazione di banane messe in libera pratica e' il triennio 1988-1990. Il Ministro: LATTANZIO