Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1991.(GU n.163 del 13-7-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto del 28 giugno 1991, con il quale e' stato fissato, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia, a parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato, ha fatto presente che il costo della provvista per le operazioni di mutuo agli enti locali di cui ai decreti-legge n. 318/86 e n. 359/87 e' pari al 12,30%, anziche' al 12,60%, e che il parametro di cui al decreto-legge n. 66/89, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 28 giugno 1989, risulta pari al 12,25%, anziche' al 12,55%; Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale del 28 giugno 1991; Decreta: Il dispositivo del decreto ministeriale n. 318119 del 28 giugno 1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito: "Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) al 12,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989; c) al 12,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990; d) al 12,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991. Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1991 Il Ministro: CARLI