Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.173 del 25-7-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 "Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-1990"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 16 maggio 1990; del senato accademico del 24 maggio 1990; del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1990; Visto l'art. 16 della la legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Viste le osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. 2602 del 7 luglio 1990; Viste le deliberazioni rispettivamente del consiglio di facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali del 21 maggio 1991, del consiglio di amministrazione del 27 maggio 1991, del senato accademico del 28 maggio 1991, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e approvati dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 17, all'elenco delle lauree che conferisce la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunta la laurea in scienze geologiche. Dopo l'art. 23, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli 24, 25, 26 e 27, come di seguito riportati, relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze geologiche: Art. 24 (Corso di laurea in scienze geologiche). - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con indirizzo geofisico e geologico-strutturale. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandata alle singole facolta' e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. Art. 25 (Triennio di base). - Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografia fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Art. 26 (Biennio di applicazione, indirizzo geofisico e geologico- strutturale). - Il biennio di applicazione, indirizzo geofisico e geologico-strutturale, definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. L'indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nella sede di attivazione. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti nella apposita lista delle discipline attivate dalle facolta'. Discipline caratterizzanti: 1) fisica della terra solida; 2) sismologia; 3) geologia strutturale; 4) geologia del cristallino; 5) geodinamica. Lista delle discipline facoltative: 1) prospezioni geofisiche; 2) geofisica applicata; 3) geofisica marina; 4) fisica del vulcanismo; 5) vulcanologia; 6) geotermia; 7) sismica applicata; 8) geodesia e cartografia; 9) esplorazione geologica del sottosuolo; 10) geomagnetismo; 11) giacimenti minerari; 12) geologia regionale; 13) oceanografia fisica; 14) calcolo automatico; 15) sismometria; 16) geochimica applicata; 17) complementi di geofisica; 18) geofisica mineraria; 19) paleomagnetismo; 20) tettonofisica. Art. 27 (Norme finali). - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche, il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 28 maggio 1991 Il rettore: FONSECA