UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.174 del 26-7-1991)

                             IL RETTORE
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato  con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche'
riconosciute le esigenze di specialita' professionale, disponibilita'
di  personale  docente  e  non  docente  e  di  idonee  strutture  ed
attrezzature,  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare  il  primo
comma dell'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 255 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
seguente scuola diretta a fini speciali:
   9) controllo ambientale in agricoltura.
  Dopo  l'art. 335 e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dalla intitolazione:
                   Scuola diretta a fini speciali
               in controllo ambientale in agricoltura
  Art. 336. - E' istituita una scuola  diretta  a  fini  speciali  in
controllo ambientale in agricoltura, presso l'Universita' degli studi
di Sassari.
  La  scuola  ha il compito di preparare del personale con competenze
specifiche nel settore della depurazione delle acque reflue  e  nello
smaltimento dei prodotti di depurazione.
  La   scuola   rilascia   il  diploma  in  controllo  ambientale  in
agricoltura.
  Art. 337. - Il corso di studi per il conseguimento del  diploma  ha
la  durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di
insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in  grado  di
accettare  un  numero  massimo  di  iscritti determinati in dieci per
ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.
  Art.  338.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di agraria, scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  farmacia  e
medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 339. - Gli insegnamenti impartiti, sono i seguenti (annuali  o
semestrali come per ciascuno indicato):
  1› Anno:
   istituzioni di chimica generale e stechiometria (sem.);
   istituzioni di microbiologia agraria (sem.);
   chimica analitica I (ann.);
   chimica del suolo (sem.);
   microbiologia del terreno (sem.);
   tecnologia della depurazione (sem.);
   uso  e controllo dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione
(sem.);
   due corsi opzionali.
  2› Anno:
   chimica analitica II (sem.);
   igiene ambientale (sem.);
   microbiologia del disinquinamento (sem.);
   analisi microbiologica dei reflui e fanghi (sem.);
   analisi chimica dei reflui e fanghi (sem.);
   tossicologia (sem.);
   legislazione ambientale (sem.);
   un corso opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   analisi chimica delle acque;
   analisi chimica dei fitofarmaci e diserbanti;
   analisi microbiologica delle acque;
   chimica delle acque;
   esercitazioni di idrobiologia;
   esercitazioni di tossicologia;
   idrobiologia;
   istituzioni di agronomia;
   uso e controllo dei fertilizzanti;
   uso e controllo dei fitofarmaci e diserbanti.
  Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio  di  ciascun
anno  gli  studenti  dovranno  presentare  un  piano sulla base delle
indicazioni contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che  indichera'
l'effettiva  attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  340.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni  di  analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione di prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  341.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi  di  lavoro,  delle  metodologie  adottate  e dei risultati
ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La  durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  342.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli esemi annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla  presenza
di  una  commissione  composta  secondo le disposizioni universitarie
vigenti.
  Art. 343. - L'esame  di  diploma  consiste  nella  presentazione  e
discussione,  di  fronte  ad  una commissione designata dal consiglio
della scuola di un  elaborato  predisposto  durante  il  tirocinio  e
relativo all'attivita' svolta.
  Art.  344. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Sassari, 7 giugno 1990
                                                  Il rettore: MILELLA