Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.174 del 26-7-1991)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specialita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: 9) controllo ambientale in agricoltura. Dopo l'art. 335 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione: Scuola diretta a fini speciali in controllo ambientale in agricoltura Art. 336. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in controllo ambientale in agricoltura, presso l'Universita' degli studi di Sassari. La scuola ha il compito di preparare del personale con competenze specifiche nel settore della depurazione delle acque reflue e nello smaltimento dei prodotti di depurazione. La scuola rilascia il diploma in controllo ambientale in agricoltura. Art. 337. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti. Art. 338. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia e medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 339. - Gli insegnamenti impartiti, sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: istituzioni di chimica generale e stechiometria (sem.); istituzioni di microbiologia agraria (sem.); chimica analitica I (ann.); chimica del suolo (sem.); microbiologia del terreno (sem.); tecnologia della depurazione (sem.); uso e controllo dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione (sem.); due corsi opzionali. 2 Anno: chimica analitica II (sem.); igiene ambientale (sem.); microbiologia del disinquinamento (sem.); analisi microbiologica dei reflui e fanghi (sem.); analisi chimica dei reflui e fanghi (sem.); tossicologia (sem.); legislazione ambientale (sem.); un corso opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali): analisi chimica delle acque; analisi chimica dei fitofarmaci e diserbanti; analisi microbiologica delle acque; chimica delle acque; esercitazioni di idrobiologia; esercitazioni di tossicologia; idrobiologia; istituzioni di agronomia; uso e controllo dei fertilizzanti; uso e controllo dei fitofarmaci e diserbanti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 340. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 341. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi di lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 342. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esemi annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 343. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 344. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 giugno 1990 Il rettore: MILELLA