MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 maggio 1991, n. 21 

  Disciplina   tributaria   delle   pensioni  privilegiate  ordinarie
"militari tabellari". Sentenza della Corte costituzionale n. 387  del
4-11  luglio  1989.  Circolare  n. 16 del 12 ottobre 1989. Istruzioni
integrative.
(GU n.176 del 29-7-1991)
 
 Vigente al: 29-7-1991  
 

  Con  circolare  n. 16 del 12 ottobre 1989 la scrivente ha impartito
istruzioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 387
del  4-11  luglio   1989   con   la   quale   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  34,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601,
nella  parte  in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie  tabellari
spettanti  ai militari di leva. Ad integrazione delle istruzioni gia'
impartite la scrivente, sentito il Consiglio  di  Stato,  fornisce  i
seguenti  ulteriori  chiarimenti.  Si  precisa  che  ai  titolari  di
pensione "tabellare" possono essere equiparati i titolari di pensioni
privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio  di
leva  prestato  in  qualita'  di  allievo  ufficiale e/o ufficiale di
complemento, nonche' di sottufficiale (intendendosi per tali  solo  i
militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio)
nonche'  i  carabinieri  ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e
coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,  nel
Corpo  della  Guardia di finanza e nel Corpo dei vigili del fuoco. Si
precisa, inoltre, per quanto  riguarda  il  rimborso  delle  ritenute
dirette   operate   sulle   pensioni   "militari   tabellari"   prima
dell'intervento del giudice costituzionale, che tale rimborso  spetta
nel  limite  della  prescrizione  ordinaria  di cui all'art. 2946 del
codice civile, decorrente dall'effettuazione delle  ritenute,  sempre
che non si sia verificato l'effetto preclusivo conseguente ad un atto
dell'Amministrazione ormai inoppugnabile ovvero a sentenza passata in
giudicato.
  Entro  il  suddetto termine di prescrizione deve essere presentata,
ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  l'istanza  di  rimborso  alla  competente
intendenza di finanza.
  Le intendenze di finanza e gli  ispettorati  compartimentali  delle
imposte  dirette  accuseranno ricevuta della presente alla scrivente;
gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio
alle rispettive intendenze di finanza.
                                                 Il Ministro: FORMICA