Termini e modalita' di pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche erariali per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e degli importi di tassa speciale erariale dovuta per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada e per gli autocaravan, ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202.(GU n.176 del 29-7-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; Ritenuto che ai sensi del comma 5 dell'art. 7 sopra citato, occorre stabilire i termini e le modalita' di pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche erariali per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e degli importi di tassa speciale erariale dovuta per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada e per gli autocaravan; Decreta: Per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV per i quali la tassa automobilistica e' stata pagata con scadenza luglio 1991, l'integrazione per i mesi da maggio a luglio compresi deve essere corrisposta all'atto del rinnovo del pagamento della stessa tassa e congiuntamente alla medesima, da effettuarsi, in base alle vigenti disposizioni, entro il mese di agosto 1991. Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuoristrada, come definiti dal comma 3- bis del piu' volte citato art. 7 e per gli autocaravan, per i quali le tasse automobilistiche sono state pagate fino ad agosto 1991 per i primi e fino a settembre per gli autocaravan, i dodicesimi di tassa speciale erariali relativi al periodo da maggio 1991, compreso, fino ai suindicati mesi di scadenza debbono essere corrisposti all'atto del rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche, congiuntamente a queste, rispettivamente nei mesi di settembre e di ottobre 1991. Gli importi anzidetti e quelli delle tasse speciali dovuti per il periodo per il quale si procede al rinnovo vanno indicati negli appositi spazi riservati alla soprattassa speciale e alla tassa speciale per i veicoli con alimentazione anche a gas, eventualmente sommandoli agli ammontari di tali tributi. Per i veicoli per i quali le tasse automobilistiche non devono essere rinnovate nei termini innanzi specificati, il pagamento della integrazione della tassa automobilistica erariale per i motocicli e dei dodicesimi dovuti da maggio 1991 e fino al mese di scadenza delle tasse automobilistiche, della tassa annuale speciale per i fuoristrada e gli autocaravan vanno versati il 31 ottobre 1991, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono da maggio 1991 a quello di scadenza delle tasse automobilistiche, compresi. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: "ACI Tasse automobilistiche", utilizzando i normali mod. CH8 a tre sezioni; nella causale di versamento e nel retro della ricevuta devono specificarsi il tipo ed i dati di individuazione del veicolo, nonche' il periodo, espresso in mesi, per il quale l'integrazione o i dodicesimi vengono corrisposti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 1991 Il Ministro: FORMICA