UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1991 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.182 del 5-8-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista  la  proposta  di modifica allo statuto, formulata dal senato
accademico nella seduta del  18  dicembre  1990,  per  la  scuola  di
specializzazione  in medicina legale e delle assicurazioni, acquisiti
i pareri favorevoli del consiglio della facolta'  interessata  e  del
consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso per la suddetta scuola nella seduta del  13  aprile  1991  e
trasmesso  a  questa Universita' con ministeriale del 14 maggio 1991,
prot. n. 1983;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara,  approvato  con
il  decreto  indicato  in  premessa, e' ulteriormente modificato come
appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 241, ultimo comma, relativo alla scuola di  specializzazione
in  medicina  legale  e delle assicurazioni e' soppresso e sostituito
dal seguente:
  "Art. 241, ultimo comma. - In base alle strutture  ed  attrezzature
disponibili,  la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di
iscritti, determinato in otto per  ciascun  anno  di  corso,  per  un
totale di trentadue specializzandi".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, 19 giugno 1991
                                                    Il rettore: ROSSI