Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.182 del 5-8-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la proposta di modifica allo statuto, formulata dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 1990, per la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' interessata e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 13 aprile 1991 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 14 maggio 1991, prot. n. 1983; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 241, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 241, ultimo comma. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 19 giugno 1991 Il rettore: ROSSI