MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1991 

  Modalita'   di  ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 38,
comma  7,  della  legge  9  gennaio  1991,  n. 10, recante norme  per
l'attuazione   del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso
razionale  dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.
(GU n.188 del 12-8-1991 - Suppl. Ordinario n. 47)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto in particolare l'art.  38,  comma  7,  di  detta  legge,  che
prevede  che  alla ripartizione degli stanziamenti di cui al comma 2,
lettera  a),  del  medesimo  articolo  tra  gli  interventi  previsti
dall'art.  11 della stessa legge si provveda con decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerata la necessita' di ripartire le somme in questione  oltre
che  fra  i  contributi  rispettivamente  previsti  ai  commi  1  e 3
dell'art.  11  della  legge,  anche  fra  le  diverse  tipologie   di
intervento cui sono riferiti detti contributi;
  Tenuto  conto  che  il  comma 7 del medesimo art. 11 gia' individua
come specifica tipologia di  intervento  sia  come  specificita'  dei
soggetti   proponenti   sia   come  beneficiario  di  diversa  misura
contributiva gli impianti di teleriscaldamento;
  Ritenuto   di   rinviare   a   successivi   decreti,   sulla   base
dell'esperienza  del  primo anno di applicazione, eventuali ulteriori
ripartizioni fra diverse tipologie di intervento nonche' le modifiche
che si rendessero opportune alle ripartizioni stesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38, comma  2,  lettera
a),  della  legge  9  gennaio  1991,  n. 10, per l'anno 1991 e' cosi'
ripartita:
  a) 5% per contributi per studi di fattibilita' e progetti esecutivi
ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 10/1991;
  b) 10% per contributi per realizzazione e modifica di  impianti  ai
sensi  dell'art.  11,  comma 3, della legge n. 10/1991, limitatamente
agli impianti dei teleriscaldamento;
  c) 85% per contributi per realizzazione e modifica di  impianti  ai
sensi  dell'art.  11, comma 3, della legge n. 10/1991, per i restanti
impianti.
  2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  che  risultino
eventualmente  eccedenti  rispetto alle iniziative ammissibili per la
specifica ripartizione, sono  destinate  nelle  medesime  proporzioni
risultanti dalle percentuali di cui al comma 1, alle iniziative delle
altre ripartizioni.
  3.  Le  iniziative  ammissibili di cui alla lettera b) del comma 1,
che risultino eventualmente eccedenti rispetto agli  specifici  fondi
alle   stesse   destinate,   concorrono   con   le  altre  iniziative
destinatarie dei fondi di cui alla lettera c)  alla  concessione  dei
relativi contributi, sulla base dei medesimi criteri di valutazione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  Roma, 25 marzo 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991
Registro n. 11 Industria, foglio n. 181