MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1991 

  Proroga  della  procedura di gestione straordinaria disposta per la
Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., in Taurianova.
(GU n.184 del 7-8-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
  Visto il proprio decreto del  20  luglio  1990  con  cui  e'  stato
disposto  lo  scioglimento  degli  organi  amministrativi della Banca
industriale agricola di  Radicena  S.p.a.,  con  sede  in  Taurianova
(Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 57, lettere a) e b), del citato
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
23  luglio 1990 concernente la nomina del commissario straordinario e
dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta banca;
  Considerato che  il  commissario  straordinario,  d'intesa  con  il
comitato   di   sorveglianza,  ha  rappresentato  l'esigenza  che  la
procedura di amministrazione straordinaria  venga  prorogata  per  il
tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di concentrazione
con altra azienda di credito;
  Su  proposta  della  Banca d'Italia formulata con lettera n. 164607
del 10  luglio  1991,  le  cui  motivazioni  sono  qui  integralmente
richiamate e recepite;
  Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati
dalla   citata   proposta   della   Banca   d'Italia,  salvo  a  dare
comunicazione    del    presente    provvedimento     al     Comitato
interministeriale  per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
  La  procedura  di  gestione  straordinaria  disposta  per  la Banca
industriale agricola di  Radicena  S.p.a.,  con  sede  in  Taurianova
(Reggio  Calabria),  viene  prorogata,  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni,  per  il  periodo
massimo di sei mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI