Applicazione delle formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.(GU n.184 del 7-8-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1991 al 30 aprile 1992 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri; Visti i provvedimenti numeri 14 e 16/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1991 al 30 aprile 1992; Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validita' delle formule tariffarie "bonus-malus" e "franchigia", nonche' l'esigenza della compatibilita' di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus-malus"; Considerato che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla gia' citata legge 26 febbraio 1977, n. 39; Considerato che, permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate "bonus-malus" e "franchigia" anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993, l'imposizione per detti veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate; Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; Decreta: I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settori I e II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 14/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria "bonus-malus" oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia". Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993. In ogni caso, tali misure non potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1991 Il Ministro: BODRATO