MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1991 

  Applicazione delle formule  tariffarie  per  l'assicurazione  della
R.C.  auto  da  applicarsi  dal 1› maggio 1992 al 30 aprile 1993 alle
autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione,
ed agli autotassametri.
(GU n.184 del 7-8-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 26 febbraio 1977,  n.  39,  recante  modifiche  alla
disciplina   dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre
1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990 concernente le formule
tariffarie  per  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore da applicarsi dal 1› maggio 1991 al 30  aprile  1992
alle  autovetture  in  servizio  privato,  compreso  il noleggio e la
locazione, ed agli autotassametri;
  Visti  i  provvedimenti  numeri   14   e   16/1991   del   Comitato
interministeriale  dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di
polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile dei  veicoli
a  motore e dei natanti da applicarsi dal 1› maggio 1991 al 30 aprile
1992;
  Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilita'  civile  dei
veicoli  a motore da applicarsi dal 1› maggio 1992 al 30 aprile 1993,
relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio  e
la  locazione  ed  agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto
conto  delle  esperienze  acquisite,  la  validita'   delle   formule
tariffarie  "bonus-malus"  e  "franchigia",  nonche' l'esigenza della
compatibilita' di questa ultima formula  tariffaria  con  i  principi
posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus-malus";
  Considerato  che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, come modificato dalla gia' citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;
  Considerato che, permanendo  l'esigenza  di  applicare  le  formule
personalizzate  "bonus-malus"  e  "franchigia"  anche  ai veicoli per
trasporto di cose, non appare  ancora  opportuno  prevedere,  per  il
periodo dal 1› maggio 1992 al 30 aprile 1993, l'imposizione per detti
veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate;
  Sentita  la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1969, n. 990;
                              Decreta:
  I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in
servizio privato ed agli autotassametri, compresi il  noleggio  e  la
locazione  (settori  I  e  II),  di  cui  al punto 1) dell'art. 1 del
provvedimento n. 14/1991 del Comitato interministeriale  dei  prezzi,
possono,  per il periodo dal 1› maggio 1992 al 30 aprile 1993, essere
stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria "bonus-malus"
oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia".
  Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del  danno
per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite
in  sede  di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo
dal 1› maggio 1992 al 30 aprile 1993. In ogni caso, tali  misure  non
potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO