Adempimenti a carico di intermediari operanti nel settore finanziario a termini della legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.(GU n.184 del 7-8-1991)
Il Ministro del tesoro, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) al fine di facilitare l'esecuzione degli adempimenti prescritti da tale norma, precisa quanto segue: Le societa' esercenti in via prevalente, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, una o piu' delle attivita' previste dall'art. 4, comma 2, sono tenute all'iscrizione nell'apposito elenco previsto dall'art. 6, comma 1, entro il termine di cui all'art. 6, comma 4-bis (5 ottobre 1991). Per le societa' di nuova costituzione o che comunque intendano iniziare ad esercitare in via prevalente una o piu' delle attivita' di cui al citato art. 4, comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve precedere l'inizio dell'attivita' medesima. I termini per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 5, decorrono dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che ha avuto inizio nell'anno 1991. Stante l'esigenza di individuare con immediatezza le informazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, e della iscrizione nel medesimo, le domande, corredate dall'ultimo bilancio approvato, vanno inviate all'Ufficio italiano dei cambi - Via Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, datate e sottoscritte dal legale rappresentante di cui vanno indicate le generalita', e devono contenere i seguenti dati: a) denominazione o ragione sociale; b) forma societaria; c) sede legale; d) codice fiscale; e) capitale sottoscritto e versato; f) data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale; g) esercizio in via prevalente di una o piu' delle seguenti attivita': 1) concessione di finanziamenti; 2) locazione finanziaria; 3) assunzione di partecipazioni; 4) intermediazione in cambi; 5) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; 6) emissione e gestione di carte di credito; h) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attivita' indicate al punto g): 1) pubblico; 2) soci, per gli intermediari che erogano credito al consumo; 3) soggetti diversi da quelli indicati nei punti 1 e 2. La variazione di una o piu' delle suddette informazioni va comunicata all'Ufficio italiano dei cambi. In relazione a quesiti pervenuti si precisa, infine, che nei confronti delle cooperative che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 8, comma 2- ter; le stesse sono pertanto tenute agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 e successivi.