MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

Adempimenti a carico di intermediari operanti nel settore finanziario
a termini della legge 5 luglio 1991, n.  197,  recante  provvedimenti
urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio.
(GU n.184 del 7-8-1991)

   Il Ministro del tesoro, in relazione a quanto previsto dall'art. 6
della legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso  del  contante  e  dei  titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire  l'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a   scopo   di
riciclaggio)  al  fine  di  facilitare l'esecuzione degli adempimenti
prescritti da tale norma, precisa quanto segue:
    Le societa' esercenti in via prevalente, alla data di entrata  in
vigore  della  suddetta  legge,  una  o piu' delle attivita' previste
dall'art. 4, comma 2, sono tenute all'iscrizione nell'apposito elenco
previsto dall'art. 6, comma 1, entro il termine di  cui  all'art.  6,
comma 4-bis (5 ottobre 1991).
    Per  le  societa'  di nuova costituzione o che comunque intendano
iniziare ad esercitare in via prevalente una o piu'  delle  attivita'
di  cui  al  citato  art.  4,  comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve
precedere l'inizio dell'attivita' medesima.
    I termini per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  6,  comma  5,
decorrono   dalla   data   di   approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio che ha avuto inizio nell'anno 1991.
   Stante l'esigenza di individuare con immediatezza le  informazioni
necessarie  ai fini della predisposizione dell'elenco di cui all'art.
6, comma 1, e della iscrizione nel medesimo,  le  domande,  corredate
dall'ultimo  bilancio  approvato,  vanno inviate all'Ufficio italiano
dei cambi - Via Quattro  Fontane  n.  123  -  00184  Roma,  datate  e
sottoscritte  dal  legale  rappresentante  di  cui  vanno indicate le
generalita', e devono contenere i seguenti dati:
     a) denominazione o ragione sociale;
     b) forma societaria;
     c) sede legale;
     d) codice fiscale;
     e) capitale sottoscritto e versato;
     f) data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale;
     g) esercizio in via prevalente di  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita':
     1) concessione di finanziamenti;
     2) locazione finanziaria;
     3) assunzione di partecipazioni;
     4) intermediazione in cambi;
     5) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
     6) emissione e gestione di carte di credito;
     h) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attivita'
indicate al punto g):
     1) pubblico;
     2) soci, per gli intermediari che erogano credito al consumo;
     3) soggetti diversi da quelli indicati nei punti 1 e 2.
   La  variazione  di  una  o  piu'  delle  suddette  informazioni va
comunicata all'Ufficio italiano dei cambi.
   In relazione a quesiti  pervenuti  si  precisa,  infine,  che  nei
confronti  delle cooperative che erogano credito al consumo, anche se
nell'ambito dei propri soci, non trova applicazione  il  disposto  di
cui  all'art.  8,  comma  2- ter; le stesse sono pertanto tenute agli
adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 e successivi.