Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Udine.(GU n.185 del 8-8-1991)
Con decreto ministeriale 1 agosto 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Udine: trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attivita' preliminari e complementari (scavo e preparazione materiali da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru), guardianaggio e simili; trasporto di persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; attivita' di: posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; attivita' di pulizie e pulitori in genere, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), servizi di guardia a terra e a mare o campestre, guide turistiche e simili; 37a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili.