Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.189 del 13-8-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale 18 ottobre 1989 relativo al riordinamento dello statuto della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 marzo 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli da 251 a 263 relativi allo statuto della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici sono soppressi. Dopo l'art. 250 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici Art. 251. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bologna la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Art. 252. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna. Art. 253. - La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione scientifica adeguata alla trattazione dei problemi economici del turismo onde provvedere alla formazione professionale dei quadri preposti allo svolgimento di attivita' private e pubbliche riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici. Art. 254. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 255. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di centocinquanta per ogni anno di corso e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi. Art. 256. - Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 257. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'iscrizione alla scuola medesima, nei limiti dei posti disponibili e' subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta, ed eventualmente in un colloquio e dalla valutazione (in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di studio richiesto per l'ammissione. Art. 258. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: area A; discipline di base: geografia del turismo; istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica italiana; economia del turismo; economia delle imprese turistiche; lingua straniera (biennale); lingua straniera (biennale); psicologia del turismo; area B; discipline di formazione specifica: tre materie di insegnamento da scegliersi tra quelle che caratterizzano l'indirizzo di studio; 2 Anno: area A; discipline di base: scienza dell'alimentazione e dell'ambiente (area ecologica); analisi statistiche del turismo; lingua straniera (biennale); lingua straniera (biennale); area B; discipline di formazione specifica: tre materie di insegnamento da scegliersi tra quelle che caratterizzano l'indirizzo di studio. I corsi di lingua straniera frequentabili dagli iscritti alla scuola saranno due, da scegliersi tra i tre corsi attivati all'atto della domanda di iscrizione. Risultano altresi' introdotte in statuto, da attivarsi ed eventualmente da alternarsi, le seguenti materie nell'ambito dei due indirizzi previsti per la scuola: 1) Indirizzo turistico-privato: organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche; analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico; programmazione e controllo delle imprese turistiche; storia economica del turismo; sociologia del turismo; economia delle imprese alberghiere; economia internazionale del turismo; contabilita' delle imprese turistiche; legislazione del lavoro; diritto tributario; economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica; analisi e contabilita' dei costi; controllo di gestione; economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica; tecniche dei congressi e delle manifestazioni turistiche; economia delle imprese di viaggio e turismo; gestione del personale; gestione finanziaria e valutaria; economia e tecnica della pubblicita'. 2) Indirizzo turistico-pubblico: programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici; analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico; storia economica del turismo; sociologia del turismo; politica economica del turismo; ordinamenti turistici centrali e periferici; gestione delle imprese termali; diritto dell'economia; organizzazione del lavoro delle imprese turistiche; economia regionale del turismo; economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica; organizzazione del turismo sociale; pianificazione e assetto turistico del territorio; amministrazione delle aziende di promozione turistica; geografia regionale e ambientale; organizzazione e gestione delle risorse umane; diritto internazionale. L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver sostenuto quindici esami. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio obbligatorio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente. Art. 259. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Gli esami annuali consistono in una prova orale eventualmente integrata da una prova scritta. Il tirocinio sara' effettuato presso strutture universitarie ovvero presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del turismo a seguito di apposite convenzioni tra questi e l'Universita'. Art. 260. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione, composta da cinque membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia cui il tema stesso si riferisce. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di operatore economico dei servizi turistici. Art. 261. - Le tasse e i contributi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 262. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 263. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa e dagli eventuali professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 10 giugno 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO