UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.189 del 13-8-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  rettorale   18   ottobre   1989   relativo   al
riordinamento  dello statuto della scuola diretta a fini speciali per
operatori economici dei servizi turistici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 16
marzo 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli articoli da 251  a  263  relativi  allo  statuto  della  scuola
diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici
sono soppressi.
  Dopo  l'art.  250  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi  al  riordinamento  della scuola diretta a fini speciali per
operatori economici dei servizi turistici.
                   Scuola diretta a fini speciali
            per operatori economici dei servizi turistici
  Art. 251. -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Bologna la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei
servizi turistici.
  Art. 252. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di
economia e commercio dell'Universita' di Bologna.
  Art.  253.  -  La  scuola  ha  lo scopo di fornire una preparazione
scientifica adeguata alla  trattazione  dei  problemi  economici  del
turismo  onde  provvedere  alla  formazione  professionale dei quadri
preposti  allo  svolgimento  di   attivita'   private   e   pubbliche
riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.
  Art.  254.  -  La  durata  del  corso  e'  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art. 255. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e'
di centocinquanta per  ogni  anno  di  corso  e  complessivamente  di
trecento per l'intero corso di studi.
  Art.  256.  -  Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di
istruzione secondaria  di  secondo  grado,  secondo  le  disposizioni
vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.
  Art.  257.  -  Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a
quello dei posti disponibili l'iscrizione alla scuola  medesima,  nei
limiti  dei  posti  disponibili  e'  subordinata al superamento di un
esame consistente in  una  prova  scritta,  ed  eventualmente  in  un
colloquio  e  dalla  valutazione  (in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di
studio richiesto per l'ammissione.
  Art. 258. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   area A; discipline di base:
    geografia del turismo;
    istituzioni  di  diritto  pubblico   e   legislazione   turistica
italiana;
    economia del turismo;
    economia delle imprese turistiche;
    lingua straniera (biennale);
    lingua straniera (biennale);
    psicologia del turismo;
   area B; discipline di formazione specifica:
    tre   materie  di  insegnamento  da  scegliersi  tra  quelle  che
caratterizzano l'indirizzo di studio;
  2› Anno:
   area A; discipline di base:
    scienza dell'alimentazione e dell'ambiente (area ecologica);
    analisi statistiche del turismo;
    lingua straniera (biennale);
    lingua straniera (biennale);
   area B; discipline di formazione specifica:
    tre  materie  di  insegnamento  da  scegliersi  tra  quelle   che
caratterizzano l'indirizzo di studio.
  I  corsi  di  lingua  straniera  frequentabili  dagli iscritti alla
scuola saranno due, da scegliersi tra i tre corsi  attivati  all'atto
della domanda di iscrizione.
  Risultano   altresi'   introdotte   in  statuto,  da  attivarsi  ed
eventualmente da alternarsi, le seguenti materie nell'ambito dei  due
indirizzi previsti per la scuola:
   1) Indirizzo turistico-privato:
    organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche;
    analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico;
    programmazione e controllo delle imprese turistiche;
    storia economica del turismo;
    sociologia del turismo;
    economia delle imprese alberghiere;
    economia internazionale del turismo;
    contabilita' delle imprese turistiche;
    legislazione del lavoro;
    diritto tributario;
    economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica;
    analisi e contabilita' dei costi;
    controllo di gestione;
    economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
    tecniche dei congressi e delle manifestazioni turistiche;
    economia delle imprese di viaggio e turismo;
    gestione del personale;
    gestione finanziaria e valutaria;
    economia e tecnica della pubblicita'.
   2) Indirizzo turistico-pubblico:
    programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici;
    analisi tipologica dei flussi turistici e marketing turistico;
    storia economica del turismo;
    sociologia del turismo;
    politica economica del turismo;
    ordinamenti turistici centrali e periferici;
    gestione delle imprese termali;
    diritto dell'economia;
    organizzazione del lavoro delle imprese turistiche;
    economia regionale del turismo;
    economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
    organizzazione del turismo sociale;
    pianificazione e assetto turistico del territorio;
    amministrazione delle aziende di promozione turistica;
    geografia regionale e ambientale;
    organizzazione e gestione delle risorse umane;
    diritto internazionale.
  L'ammissione  all'esame  di  diploma  avviene  dopo  aver sostenuto
quindici esami.
  L'attivita' didattica e scientifica e' completata da  un  tirocinio
obbligatorio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente.
  Art.  259.  -  La  frequenza  dei  corsi e' obbligatoria. Gli esami
annuali consistono in una prova orale eventualmente integrata da  una
prova scritta.
  Il tirocinio sara' effettuato presso strutture universitarie ovvero
presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore del turismo a
seguito di apposite convenzioni tra questi e l'Universita'.
  Art.  260.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione orale,
dinanzi ad una commissione, composta da cinque  membri  e  presieduta
dal  direttore  della scuola, di una dissertazione scritta su un tema
approvato  dal  professore  della  materia  cui  il  tema  stesso  si
riferisce.
  A  coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato
il diploma di operatore economico dei servizi turistici.
  Art. 261. - Le tasse e i  contributi  sono  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge.
  Art.  262. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata  ad  un  professore  associato che pure insegni nella scuola
medesima.
  Art.  263.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola  stessa  e  dagli
eventuali  professori  a contratto. La composizione e le attribuzioni
del consiglio, l'elezione e i compiti  del  direttore  sono  regolati
dall'art.  94  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.  382,  relativo  ai  consigli  di  corso  di  laurea  ed  al
presidente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 10 giugno 1991
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO