MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1991 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantadue giorni.
(GU n.186 del 9-8-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per  il 16 agosto 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  delle  imprese  di  assicurazione, delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del  31  dicembre  1990, di altri operatori tramite gli
agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza  e/o
di  assistenza  soggetti  al controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 9 agosto 1991,  con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 345