Modificazione alla deliberazione 19 dicembre 1989 di ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.(GU n.190 del 14-8-1991)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono ammessi a finanziamento, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 1989, progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le successive delibere portanti modificazioni alla medesima; Considerato che, in esecuzione della citata delibera del 19 dicembre 1989, per i progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale, le somme ivi indicate come "prima assegnazione" sono state messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti a valere sugli impegni assunti con i decreti ministeriali Bilancio numeri 010, 011 e 018, rispettivamente del 27 aprile 1990, 28 aprile 1990 e 11 giugno 1990, con vincolo alle singole quote progettuali; Considerato che per taluni progetti l'esecuzione delle opere non risulta in linea con i tempi programmati e che, pertanto, si determinano giacenze, non ancora utilizzabili nell'immediato, di quote di finanziamento sul relativo conto corrente infruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti, mentre per altri progetti si profila la sospensione dei lavori a causa della indisponibilita' di ulteriori risorse, oltre la detta prima assegnazione; Considerata, peraltro, l'esigenza di assicurare un plafond minimo vincolato a ciascuna quota progettuale di prima assegnazione, per far fronte ai previsti acconti di cui al punto 7 della richiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989 ed alle prime erogazioni da effettuarsi in base agli stati di avanzamento lavori; Ravvisata, pertanto, la necessita' di ovviare agli inconvenienti di cui sopra introducendo, con gli opportuni limiti di cautela, un criterio di elasticita' nella gestione dei fondi per quanto concerne i tempi di erogazione, in relazione alle effettive esigenze attuative dei progetti; Ritenuta, per quanto sopra esposto, l'opportunita' di consentire che, entro il limite massimo del 10%, le predette somme di prima assegnazione di cui alla colonna 2 del punto 1 della soprarichiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989, siano da considerare trasferite alla Cassa depositi e prestiti senza specifico vincolo di destinazione per singola quota progettuale; Ritenuto, altresi', che per i progetti in piu' avanzato stato di esecuzione, e' opportuno che il Ministro del bilancio autorizzi la Cassa depositi e prestiti ad effettuare ulteriori erogazioni, anche superiori alla prima assegnazione maggiorata del 10%, trasferendo all'uopo risorse non utilizzabili entro breve termine, in quanto a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti che abbiano ottenuto dal CIPE, su richiesta delle regioni assegnatarie dei finanziamenti, proroga ai termini di apertura dei cantieri; Ravvisata, inoltre, la necessita' che il Ministro del bilancio provveda alla redistribuzione delle somme resesi disponibili sui finanziamenti BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, destinandole ad altri progetti beneficiari della prima assegnazione e di un eventuale limitato cofinanziamento BEI; Considerato, altresi', che prima di procedere a successivi impegni delle somme introitate in bilancio a titolo di finanziamento BEI, e' necessario accantonare risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%, da destinare ai progetti cofinanziati; Delibera: 1. La Cassa depositi e prestiti, per le motivazioni esposte in premessa, e' autorizzata ad erogare alle regioni le somme, gia' messe a disposizione nel proprio conto corrente infruttifero 20115, secondo le modalita' di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, citata in preambolo, fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%. Il Ministro del bilancio, al fine di rendere piu' spedita la realizzazione dei progetti in corso, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad erogare anche risorse momentaneamente inutilizzate a causa di ritardi nell'apertura dei cantieri, che abbiano dato luogo a proroghe da parte del CIPE. 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti comunica bimestralmente al Ministero del bilancio la situazione delle erogazioni per ciascun progetto, nonche' quella delle eventuali richieste pervenute dalle Regioni e non ancora evase, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il recupero delle risorse derivanti, in applicazione della presente delibera, dalle disponibilita' per progetti in ritardo, ma non revocati, sara' assicurato dalle somme resesi disponibili in seguito agli afflussi BEI ed ai fondi recati in bilancio ai sensi dell'art. 187, comma 35, della legge finanziaria n. 67/88. Roma, 30 luglio 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO