COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991 

  Modificazione  alla deliberazione 19 dicembre 1989 di ammissione al
finanziamento di progetti di investimento  immediatamente  eseguibili
ai  sensi  dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n.
67.
(GU n.190 del 14-8-1991)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la propria delibera  del  19  dicembre  1989,  con  la  quale
vengono   ammessi   a  finanziamento,  a  valere  sullo  stanziamento
dell'esercizio   finanziario   1989,   progetti    di    investimento
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della
legge  11  marzo 1988, n. 67, nonche' le successive delibere portanti
modificazioni alla medesima;
   Considerato che,  in  esecuzione  della  citata  delibera  del  19
dicembre 1989, per i progetti immediatamente eseguibili di competenza
regionale, le somme ivi indicate come "prima assegnazione" sono state
messe  a  disposizione della Cassa depositi e prestiti a valere sugli
impegni assunti con i decreti ministeriali Bilancio numeri 010, 011 e
018, rispettivamente del 27 aprile 1990, 28 aprile 1990 e  11  giugno
1990, con vincolo alle singole quote progettuali;
  Considerato  che  per  taluni progetti l'esecuzione delle opere non
risulta in  linea  con  i  tempi  programmati  e  che,  pertanto,  si
determinano  giacenze,  non  ancora  utilizzabili  nell'immediato, di
quote di  finanziamento  sul  relativo  conto  corrente  infruttifero
intestato  alla  Cassa depositi e prestiti, mentre per altri progetti
si profila la sospensione dei lavori a causa  della  indisponibilita'
di ulteriori risorse, oltre la detta prima assegnazione;
  Considerata,  peraltro,  l'esigenza di assicurare un plafond minimo
vincolato a ciascuna quota progettuale di prima assegnazione, per far
fronte ai previsti  acconti  di  cui  al  punto  7  della  richiamata
delibera  CIPE  del  19  dicembre  1989  ed  alle prime erogazioni da
effettuarsi in base agli stati di avanzamento lavori;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di ovviare agli inconvenienti di
cui sopra introducendo, con  gli  opportuni  limiti  di  cautela,  un
criterio  di elasticita' nella gestione dei fondi per quanto concerne
i tempi di erogazione, in relazione alle effettive esigenze attuative
dei progetti;
  Ritenuta, per quanto sopra esposto,  l'opportunita'  di  consentire
che,  entro  il  limite  massimo  del 10%, le predette somme di prima
assegnazione di cui alla colonna 2 del punto 1 della  soprarichiamata
delibera  CIPE  del 19 dicembre 1989, siano da considerare trasferite
alla  Cassa  depositi  e  prestiti   senza   specifico   vincolo   di
destinazione per singola quota progettuale;
  Ritenuto,  altresi',  che  per i progetti in piu' avanzato stato di
esecuzione, e' opportuno che il Ministro del  bilancio  autorizzi  la
Cassa  depositi  e prestiti ad effettuare ulteriori erogazioni, anche
superiori alla prima assegnazione  maggiorata  del  10%,  trasferendo
all'uopo  risorse  non  utilizzabili entro breve termine, in quanto a
disposizione della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento  di
progetti  che  abbiano  ottenuto dal CIPE, su richiesta delle regioni
assegnatarie dei finanziamenti, proroga ai termini  di  apertura  dei
cantieri;
  Ravvisata,  inoltre,  la  necessita'  che  il Ministro del bilancio
provveda alla redistribuzione  delle  somme  resesi  disponibili  sui
finanziamenti BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati,
destinandole ad altri progetti beneficiari della prima assegnazione e
di un eventuale limitato cofinanziamento BEI;
  Considerato,  altresi', che prima di procedere a successivi impegni
delle somme introitate in bilancio a titolo di finanziamento BEI,  e'
necessario  accantonare risorse per una soglia minima pari alla prima
assegnazione ridotta del 10%, da destinare ai progetti cofinanziati;
                              Delibera:
  1. La Cassa depositi e prestiti,  per  le  motivazioni  esposte  in
premessa, e' autorizzata ad erogare alle regioni le somme, gia' messe
a disposizione nel proprio conto corrente infruttifero 20115, secondo
le  modalita' di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989,
citata in preambolo, fino al limite massimo delle  quote  progettuali
di prima assegnazione maggiorate del 10%.
  Il  Ministro  del  bilancio,  al  fine  di  rendere piu' spedita la
realizzazione dei  progetti  in  corso,  puo'  autorizzare  la  Cassa
depositi   e   prestiti  ad  erogare  anche  risorse  momentaneamente
inutilizzate a causa  di  ritardi  nell'apertura  dei  cantieri,  che
abbiano dato luogo a proroghe da parte del CIPE.
  2.  A tal fine la Cassa depositi e prestiti comunica bimestralmente
al Ministero del bilancio la situazione delle erogazioni per  ciascun
progetto,  nonche'  quella  delle eventuali richieste pervenute dalle
Regioni e non ancora evase, in relazione allo  stato  di  avanzamento
dei lavori.
  Il recupero delle risorse derivanti, in applicazione della presente
delibera,  dalle  disponibilita'  per  progetti  in  ritardo,  ma non
revocati, sara' assicurato dalle somme resesi disponibili in  seguito
agli  afflussi  BEI ed ai fondi recati in bilancio ai sensi dell'art.
187, comma 35, della legge finanziaria n. 67/88.
   Roma, 30 luglio 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO