Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali.(GU n.191 del 16-8-1991)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visti i regolamenti CEE numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 19 dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europea in data 19 dicembre 1989, concernenti disposizioni per l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 2052/88; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988 concernente la direttiva sui fondi comunitari a finalita' strutturali; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che impegna il CIPE ad adottare direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989 e successive modificazioni, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale (poi definito interamministrativo) avente il compito di coordinare gli interventi dei fondi strutturali della Comunita' europea e degli altri programmi comunitari; Visti i regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle Comunita' europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi ritenuti di particolare interesse comunitario; Considerato che appare opportuno prevedere interventi accelerativi dell'iter di attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome nonche' da parte delle amministrazioni interessate, delle iniziative comunitarie sopra indicate; Considerato che l'attuazione delle predette iniziative e la conseguente utilizzazione dei fondi nazionali e del correlativo cofinanziamento comunitario rappresentano esigenze unitarie e di interesse generale che non possono essere derogate dai singoli Stati membri destinatari della normativa comunitaria e che rientra nel primario interesse nazionale la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative in parola; Ritenuto, altresi', che tale scopo e' piu' agevolmente conseguibile anche tramite opportune intese con la Commissione delle Comunita' europee in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi stessi da parte delle autorita' nazionali e regionali competenti; Ritenuto, inoltre, che le finalita' sopra indicate possono essere raggiunte - previa intesa, da perfezionare in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la procedura da seguire - attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni interessate che contemplino anche l'adozione, se del caso, di specifiche misure di carattere sostitutivo, allo scopo di superare gli ostacoli che intralciano o ritardano l'attuazione dei programmi stessi; Ritenuto che, per l'effettivo superamento delle difficolta' sopra indicate, appare necessario, fra l'altro, ricorrere alle procedure previste dal secondo comma, lettera a), dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi; Visto il verbale della propria seduta del 30 maggio 1991; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera 2 dicembre 1987; Vista l'intesa espressa dalla gia' citata conferenza Stato-regioni nella seduta del 1 agosto 1991; Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Delibera: 1. Ai fini della concreta attuazione da parte delle regioni interessate, dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunita' europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, e' autorizzato - sulla base dell'accordo tipo di programma definito nella conferenza Stato-regioni citata in premessa - a sottoscrivere,' con i presidenti delle regioni interessate e pre- via istruttoria sui singoli casi, anche su richiesta delle amministrazioni capofila, da parte del gruppo di lavoro CIPE anch'esso citato in premessa, accordi di programma volti ad accelerare l'attuazione delle sopra citate iniziative. 2. Gli accordi di programma stabiliscono l'adozione, entro date certe, degli atti e procedure necessari all'esecuzione delle iniziative nonche', nel caso di ritardi od inadempienze, le procedure per la nomina di commissari ad acta. 3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle amministrazioni centrali dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunita' europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, previa istruttoria del gruppo CIPE sopra citato, promuove, sui casi di specie, segnalati dallo stesso Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche su indicazione della Commissione delle Comunita' europee o da altre amministrazioni interessate, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. In caso di ritardi o inadempienze nell'applicazione delle deliberazioni della predetta conferenza di servizi il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, sottopone al CIPE la questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie. 5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi sopra citati potranno altresi' prevedere la tempestivita' delle erogazioni dei flussi finanziari necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla Comunita'. 6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sull'attivita' di cui alla presente delibera. Roma, 2 agosto 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO