UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.194 del 20-8-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza  del  18 luglio 1990 che accoglie le modifiche proposte
formulando alcune osservazioni;
  Preso atto che la facolta' di economia  e  commercio  nell'adunanza
dell'11  settembre  1990  ha  accolto  le osservazioni e rideliberato
sull'argomento;
  Viste   le   deliberazioni   adottate   dal    senato    accademico
dell'Universita'  nell'adunanza  del 18 dicembre 1990 e dal consiglio
di amministrazione nell'adunanza del 20 dicembre 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato,  nella parte relativa alla scuola diretta a fini speciali
in amministrazione e controllo aziendale, come appresso:
                           Articolo unico
  "All'art. 324 dopo le  parole  'il  corso  degli  studi  ha  durata
triennale',  viene  aggiunto  quanto  segue:  'ciascun  anno di corso
prevede almeno settecentoventi ore di insegnamento'.
  Dopo le parole 'di durata superiore ai sei  mesi',  viene  aggiunto
quanto segue: 'e comunque superiore a novecento ore'.
  All'art. 326 dopo l'elencazione delle materie viene aggiunto quanto
segue: 'tutte le materie su indicate sono obbligatorie'.
  Dopo  le  parole  'tale  tirocinio  si  svolge sotto la guida di un
docente e puo' avere  inizio  solo  dopo  aver  sostenuto  con  esito
positivo  tutti gli esami', viene aggiunto quanto segue: 'l'attivita'
di tirocinio deve essere superata positivamente; lo  studente  ha  la
facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa'.
  All'art.  327  le  parole  'la frequenza ai corsi e' obbligatoria',
vengono modificate  come  segue:  'la  frequenza  ai  corsi  elencati
nell'art.   326   e'   obbligatoria  per  almeno  i  2/3  dell'orario
previsto'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 8 luglio 1991
                                                           Il rettore