Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.194 del 20-8-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 che accoglie le modifiche proposte formulando alcune osservazioni; Preso atto che la facolta' di economia e commercio nell'adunanza dell'11 settembre 1990 ha accolto le osservazioni e rideliberato sull'argomento; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Universita' nell'adunanza del 18 dicembre 1990 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 dicembre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale, come appresso: Articolo unico "All'art. 324 dopo le parole 'il corso degli studi ha durata triennale', viene aggiunto quanto segue: 'ciascun anno di corso prevede almeno settecentoventi ore di insegnamento'. Dopo le parole 'di durata superiore ai sei mesi', viene aggiunto quanto segue: 'e comunque superiore a novecento ore'. All'art. 326 dopo l'elencazione delle materie viene aggiunto quanto segue: 'tutte le materie su indicate sono obbligatorie'. Dopo le parole 'tale tirocinio si svolge sotto la guida di un docente e puo' avere inizio solo dopo aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami', viene aggiunto quanto segue: 'l'attivita' di tirocinio deve essere superata positivamente; lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa'. All'art. 327 le parole 'la frequenza ai corsi e' obbligatoria', vengono modificate come segue: 'la frequenza ai corsi elencati nell'art. 326 e' obbligatoria per almeno i 2/3 dell'orario previsto'". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 8 luglio 1991 Il rettore