MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 agosto 1991 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantasettegiorni.
(GU n.199 del 26-8-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per  il 30 agosto 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantasette  giorni  con scadenza il 31 agosto 1992 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
 L'assegnazione e l'aggiudicazione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto del 31 dicembre 1990  citato  nelle  premesse.  L'offerta
senza  indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo'
essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  nell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  delle  imprese  di  assicurazione, delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale  del  31  dicembre  1990, di altri operatori tramite gli
agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza  e/o
di  assistenza  soggetti  al controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non  oltre  le
ore  12  del  giorno 26 agosto 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 agosto 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1991
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 360