Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.(GU n.200 del 27-8-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 7 febbraio e 4 dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 021729 dell'11 maggio 1990 e n. 121267 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tassi di premio dell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, relativi ad eta' comprese fra 71 e 103 anni, da applicare alla polizza collettiva emessa a favore degli onorevoli Senatori della Repubblica, in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1990; 2) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da utilizzare per l'emissione di contratti a favore degli onorevoli Deputati della Repubblica; 4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 1991 Il Ministro: BODRATO