Revoca dell'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 concernente l'attivita' di consulenza e controllo sugli interventi di riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 2164/FPC).(GU n.204 del 31-8-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1984, n. 938; Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211; Vista l'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'8 novembre 1984, concernente la disciplina dei criteri e modalita' in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal sisma del 17 e 24 ottobre 1984 in Zafferana Etnea; Vista l'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, con la quale e' stata costituita, presso la prefettura di Catania, una commissione deputata a svolgere l'attivita' di consulenza e controllo di cui al punto 2) della predetta ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984; Vista la nota n. 41842 del 30 aprile 1991 con la quale il servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile rappresenta l'opportunita' di revocare la sopracitata ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 essendosi ormai esaurite le esigenze poste a base del medesimo provvedimento; Ritenuto che siano effettivamente venuti meno i presupposti legittimanti il protrarsi della efficacia della sopracitata ordinanza; Dispone: Articolo unico L'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 citata nelle premesse e' revocata con effetto dal 1 giugno 1991. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 1991 Il Ministro: CAPRIA