MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 agosto 1991 

  Tasso  di  riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre
1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.
(GU n.206 del 3-9-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive     modificazioni     e     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto il decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   17  maggio  1973,  n.  205,  recante
provvidenze a favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre-dicembre   1972   dei   comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme  per  accelerare  l'opera  di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1  novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont  del  9  ottobre  1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto 10 dicembre 1990, con il  quale  e'  stata
determinata  la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno
1991, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni
di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che,  per  il  bimestre  settembre-ottobre  1991 il costo medio della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 13,50%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 13,50% per il bimestre settembre-ottobre 1991.
   La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1  gennaio 1991 e per quelli definitivi  stipulati  nello  stesso
anno, relativi a contratti condizionati stipulati nell'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,45% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,95% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 15,25% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 agosto 1991
                                                   Il Ministro: CARLI