Aggiornamento dell'importo da versare per la revisione di analisi di campioni.(GU n.210 del 7-9-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione dell'analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT; Visto il decreto 26 maggio 1990 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo e' stato fissato da ultimo in L. 120.200; Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1990 e' risultato pari al 6,1%; Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 120.200; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' elevato a L. 127.530. Roma, 6 agosto 1991 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA