MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 settembre 1991 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantadue giorni.
(GU n.212 del 10-9-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per   il   16   settembre   1991  e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a centottantadue giorni con scadenza il 16 marzo 1992 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1992.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli  agenti
di  cambio,  nonche'  degli  enti  con finalita' di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 11 settembre 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 5 settembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1991
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 386