UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 maggio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.215 del 13-9-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di medicina e chirurgia I del 3 aprile  1990
-   senato   accademico   18   settembre   1990   del   consiglio  di
amministrazione 15 ottobre 1990;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visti il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 16 marzo 1991;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli da 766 a 771 relativi alla scuola di specializzazione
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica  afferente  alla
prima  facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti,
con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli  articoli
successivi, dai seguenti nuovi articoli:
          Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
  Art.  766. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina
del lavoro presso l'Universita' degli studi di Napoli  "Federico  II"
prima facolta' di medicina e chirurgia.
  La  scuola  ha  lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel
campo  della  medicina  del  lavoro  e  di  fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del
lavoro.
  Art. 767. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita'  pratiche  guidate.  In base alle strutture ed attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo  di
iscritti  determinato  in  quindici per ciascun anno di corso, per un
totale di sessanta specializzandi.
  Art. 768. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di  medicina  e
chirurgia  utilizzando  la  sede  e  le  strutture  dell'istituto  di
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
  Art.  769. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  770.  -  La  scuola  comprende  sette  aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) igiene del lavoro;
    b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
    c) tossicologia professionale;
    d) medicina preventiva dei lavoratori;
    e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro;
    f) epidemiologia occupazionale;
    g) medicina legale e delle assicurazioni.
  Art. 771. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Igiene del lavoro:
   igiene del lavoro;
   tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
   fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   c) Tossicologia professionale:
   tossicologia industriale;
   patologia clinica e monitoraggio biologico;
   radiologia e radioprotezione.
   d) Medicina preventiva dei lavoratori:
   psicologia del lavoro;
   organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
   prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie del lavoro:
   medicina del lavoro;
   dermatologia allergologica e professionale;
   medicina d'urgenza;
   chirurgia d'urgenza.
   f) Epidemiologia occupazionale:
   statistica metrica e biometria;
   epidemiologia delle malattie del lavoro.
  g) Medicina legale e delle assicurazioni:
   medicina legale e delle assicurazioni.
   Art.  772.  -  L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento
ore di didattica formale e di  tirocinio  formale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito  ripartite)  ed
in  una  attivita'  didattica  elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento    ore    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  1  Anno:
   Igiene del lavoro (ore 175):
    igiene del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . . .    ore   75
    tecniche di laboratorio e monitoraggio
ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 75):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia. . . . . . . . . .     "    75
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    statistica metrica e biometria. . . . . . . . . . . .     "    50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    patologia clinica e monitoraggio biologico. . . . . .     "   100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  2  Anno:
   Igiene del lavoro (ore 100):
    igiene del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . . .    ore  100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 50):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia. . . . . . . . . .     "    50
   Patologia, clinica e riabilitazione delle
malattie da lavoro (ore 100):
    medicina del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . .     "   100
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 50):
    psicologia del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . .     "    50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    tossicologia industriale. . . . . . . . . . . . . . .     "   100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3  Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle
malattie da lavoro (ore 200):
    medicina del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . .    ore  150
    dermatologia allergologica e professionale. . . . . .     "    50
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 100):
    prevenzione degli infortuni e delle
malattie da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ore  100
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    epidemiologia delle malattie da lavoro. . . . . . . .     "    50
   Tossicologia professionale (ore 50):
    radiologia e radioprotezione. . . . . . . . . . . . .     "    50
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  4  Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle
malattie da lavoro (ore 200):
    medicina del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . .    ore  150
    medicina d'urgenza. . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    25
    chirurgia d'urgenza.  . . . . . . . . . . . . . . . .     "    25
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 125):
    prevenzione degli infortuni e delle
malattie da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   100
    organizzazione dei servizi di medicina
e igiene del lavoro.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    25
   Medicina legale e delle assicurazioni
(ore 75):
    medicina legale e delle assicurazioni.  . . . . . . .     "    75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  773.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza     ai     fini     dell'apprendimento     nei     seguenti
reparti/divisioni/ambulatori/laboratori   annessi   alla   scuola   o
individuati dal consiglio della scuola:
   reparto di medicina preventiva dei lavoratori;
   ambulatorio delle malattie professionali;
   laboratorio di immuno-patologia professionale;
   laboratorio di ergonomia cardiologica e respiratorio;
   laboratorio di igiene e tossicologia industriale.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
compreso  il  monte  ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra'
secondo delibera del consiglio della scuola  tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  ripartira'  annualmente  il monte ore
elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consente allo specializzando ed al consiglio stesso
il  controllo  dell'attivita'  svolta  e   della   acquisizione   dei
progressi.sx/ compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della.sx/ Repubblica italiana.
   Napoli, 30 maggio 1991
                                              Il pro-rettore: VARVARO