MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 settembre 1991, n. 4 

  Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
(ICIAP) relativa all'anno 1989. Avvertenze generali e istruzioni  per
la compilazione della denuncia opzionale e del modulo di versamento.
(GU n.222 del 21-9-1991)
 
 Vigente al: 21-9-1991  
 

                                   Alle intendenze di finanza
                                  Ai comuni
                                    e, p.c.:
                                  Alle province
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani
                                  All'Unione province d'Italia
                                  Alla  presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero del tesoro (Ragioneria
                                  generale dello Stato)
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione  generale amministrazione
                                  civile (Direzione centrale  per  la
                                  finanza locale)
                                  Al  Ministero  delle  poste e delle
                                  telecomunicazioni        (Direzione
                                  centrale servizi bancoposta)
                                  A tutti gli altri Ministeri
                                  Ai     signori    prefetti    della
                                  Repubblica
                                  Agli organi di controllo degli atti
                                  degli enti locali nelle  regioni  a
                                  statuto ordinario e speciale
                         AVVERTENZE GENERALI
   La Corte costituzionale, con la sentenza 27 febbraio11 marzo 1991,
n.  103, ha rilevato che la normativa di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989,  n.  144,  concernente  l'imposta  comunale  per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1989, presentava un
vizio di incostituzionalita' nella parte in  cui  non  consentiva  ai
soggetti  di imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla
propria "effettiva redditivita'".
  Detta sentenza non ha,  pero',  prodotto  l'effetto  di  sopprimere
l'ICIAP   relativa   all'anno  1989,  bensi'  quello  di  sollecitare
l'intervento del legislatore al fine  di  eliminare  l'irrazionalita'
censurata.
  Di  cio'  si e' fatto carico l'art. 12, commi da uno a quattro, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito  con  modificazioni,
dalla   legge   12   luglio  1991,  n.  202,  il  quale  consente  ai
contribuenti, mediante  apposita  denuncia,  di  determinare  l'ICIAP
relativa  all'anno  1989  secondo i criteri, le modalita' e le misure
vigenti per l'anno 1990, ivi compresa la quantificazione  del  debito
di  imposta anche in funzione della fascia reddituale di appartenenza
formata sulla base del reddito di impresa e  di  arti  e  professioni
rilevante ai fini IRPEF od IRPEG.
  In  attuazione  delle  disposizioni recate da detto articolo, cosi'
come prescritto dal suo quarto comma, sono  stati  approvati,  con  i
decreti  interministeriali  del  30 luglio e 2 agosto 1991 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del  6  agosto,  rispettivamente,  il
modello  della  denuncia  opzionale  (e del foglio integrativo) ed il
modello per il versamento, su conto  corrente  postale  intestato  al
comune  avente  diritto,  dell'imposta  dovuta  in base alla denuncia
opzionale medesima.
  La denuncia opzionale - si  ribadisce  -  interessa  esclusivamente
quei  contribuenti i quali preferiscono che l'ICIAP relativa all'anno
1989 venga determinata non gia' secondo i criteri, le modalita' e  le
misure  vigenti  per  tale  anno  ai  sensi della richiamata legge n.
144/1989, bensi' secondo i criteri, le modalita' e le misure  vigenti
per  l'anno  1990  a seguito delle sostituzioni e modifiche normative
apportate alla detta legge n. 144/1989 dal decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
1989,  n. 384, e dall'art. 6 del decreto-legge 27 apriie 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
  Ai fini di siffatta scelta di convenienza va rilevato, fra l'altro,
che le somme in restituzione per eccedenza di ICIAP  versata  possono
infuire,   quali  sopravvenienze  attive,  sul  reddito  di  impresa,
maggiorandolo, agli effetti delle imposte erariali sul  reddito.  Ed,
inoltre,  che  l'aggancio dell'entita' dell'imposta dovuta anche alle
fascie reddituali rende possibile, pure  per  il  1989,  accertamenti
integrativi  da  parte del comune per recuperare la maggiore imposta,
nonche' le relative sanzioni ed interessi, che risultasse dovuta  per
effetto del passaggio in una piu' alta fascia reddituale a seguito di
accertamenti di maggior reddito di riferimento operati dai competenti
uffici distrettuali delle imposte dirette e divenuti definitivi.
  Possono  fare  la  denuncia  opzionale  sia  i  soggetti  che hanno
presentato, pur se tardivamente, la denuncia per l'anno 1989  secondo
la normativa vigente per tale anno, sia quelli che l'hanno omessa.
  In  proposito si evidenzia che, in sede di conversione del predetto
decreto-legge n. 151/1991,  sono  state  soppresse  le  disposizioni,
interessanti  i soggetti che avevano omesso di presentare la denuncia
per il 1989,  le  quali  ponevano  a  carico  di  questi  particolari
obblighi  correlati  alla  denuncia  per l'anno 1990 e, nel contempo,
recavano talune sanatorie per l'anno  1990  in  caso  di  contestuale
presentazione  della  denuncia  opzionale 1989 e della denuncia 1990.
Siffatte disposizioni  soppresse  non  hanno  potuto  produrre  alcun
effetto in costanza di operativita' del decreto-legge.
  La  denuncia  opzionale  deve essere presentata nel mese di ottobre
1991 (salve restando le eventuali sospensioni di termini disposte  da
leggi  eccezionali, quale quella riguardante il sisma del 13 dicembre
1990 nella Sicilia orientale - vedasi ordinanza  del  Ministro  della
protezione civile del 27 giugno 1991 -) mediante:
    a)  spedizione  in  busta,  a mezzo di raccomandata postale senza
ricevuta di  ritorno,  indirizzata  all'ufficio  tributi  del  comune
competente; la data di consegna all'ufficio postale vale come data di
presentazione;
    b)  consegna  diretta al comune competente, il quale anche se non
richiesto deve rilasciare ricevuta, qualora il  comune  stesso  abbia
predisposto uffici per la ricezione.
  Presentata  la  denuncia  opzionale,  essa  non  puo'  piu'  essere
revocata.
  Il termine del 31 ottobre 1991 ha carattere  di  perentorieta'  per
cui  la  denuncia opzionale presentata tardivamente si considera come
non presentata, con le conseguenze che sono qui evidenziate.
  Occorre  premettere  che, come gia' sottolineato, la sentenza della
Corte  costituzionale  n.  103/1991  non  ha  prodotto  l'effetto  di
espungere  dall'ordinamento  giuridico la disciplina dell'ICIAP 1989.
Pertanto, nei confronti dei contribuenti i  quali  non  si  avvalgono
della  facolta' loro riconosciuta di richiedere, mediante la denuncia
opzionale, nel  detto  termine  decadenziale,  l'anticipazione  della
diversa  normativa  regolante  l'ICIAP  per  l'anno 1990, resta ferma
l'applicazione  della  disciplina  stabilita  per  l'anno  1989   dal
menzionato  decreto-legge  n.  66/1989 come convertito dalla legge n.
144/1989. E cio' vale sia per i contribuenti che hanno presentato  la
denuncia  per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno,
sia per quelli che  hanno  omesso  la  presentazione  della  denuncia
medesima.
  Ne'  possono  essere  attivati procedimenti diversi da quello della
denuncia opzionale per far valere la propria "effettiva redditivita'"
stante la tassativita' della procedura offerta dal  citato  art.  12.
Con  la  conseguenza,  fra l'altro, che eventuali domande di rimborso
dell'ICIAP 1989 motivate  con  la  menzionata  sentenza  della  Corte
costituzionale vanno dichiarate inammissibili.
  La  denuncia  opzionale presentata nel detto termine si assume come
se fosse la prima  denuncia  tempestivamente  presentata  per  l'anno
1989. Pertanto:
   1)  se  e' stata presentata la denuncia per l'anno 1989 secondo la
normativa vigente per  tale  anno,  questa  rimane  sostituita  dalla
denuncia   opzionale   ed   a   siffatta  denuncia  opzionale  devesi
esclusivamente aver riguardo al fine di verificarne la correttezza  e
fedelta';
   2)  i  termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di liquidazione e
rettifica da parte del comune concernente  l'ICIAP  1989  iniziano  a
decorrere,  nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  presentato  la
denuncia  opzionale,  dalla  data  di  presentazione  della  denuncia
opzionale medesima;
   3)   se   e'  stata  posta  in  essere  dal  comune  attivita'  di
accertamento (emissione di avvisi di liquidazione, di accertamento in
rettifica o d'ufficio, di provvedimenti di irrogazione  di  sanzioni)
sia  in  relazione  alla  denuncia presentata che a quella omessa per
l'anno 1989, sulla base della normativa vigente per tale  anno  1989,
siffatta attivita' viene a perdere ogni efficacia;
   4)   le  somme  versate  al  comune  destinatario  della  denuncia
opzionale sulla base della normativa vigente per l'anno 1989,  sia  a
titolo  di  ICIAP 1989 che di relative sanzioni ed interessi, sia per
autotassazione che a  seguito  di  liquidazioni  ed  accertamenti  in
rettifica  o  d'ufficio,  vengono  a  trasformarsi  in un credito del
contribuente verso il comune stesso.   Ovviamente  le  somme  versate
vanno  computate  al  netto  di  eventuali rimborsi gia' disposti dal
predetto  comune.  Siffatto  credito  deve  essere   utilizzato   per
compensare,  in  tutto od in parte, l'imposta dovuta sulla base della
denuncia opzionale e, per l'eventuale restante  parte,  deve  formare
oggetto  di richiesta di restituzione nella stessa denuncia opzionale
(allo scopo provvedono i quadri L ed M del modello di denuncia).
  Qualora dalla denuncia opzionale dovesse  risultare  un  debito  di
imposta,  il  relativo versamento deve essere effettuato nello stesso
mese di ottobre 1991. L'ipotesi puo'  verificarsi,  generalmente,  in
relazione ai soggetti che, avendo omesso la denuncia per l'anno 1989,
si  avvalgono  della  facolta'  di  presentare la denuncia opzionale;
puo', altresi', verificarsi in  casi  di  dubbia  applicazione  delle
regole  dettate  per l'anno 1989, per cui puo' essere conveniente per
il contribuente, al fine di evitare eventuali  contestazioni,  optare
per  la  disciplina  1990 anche se da essa discende una differenza di
imposta da pagare.
                   ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
         DELLA DENUNCIA OPZIONALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO
Denuncia.
  La denuncia opzionale deve essere redatta su stampato  conforme  al
modello  approvato  con  il  detto  decreto  interministeriale del 30
luglio 1991. Al fine di agevolare la  individuazione  della  denuncia
opzionale,  e'  previsto  che sia il modulo della denuncia che quello
del relativo foglio integrativo  debbano  essere  stampati  su  fondo
bianco  con  caratteri color verde. Per venire incontro alle esigenze
di talune categorie di contribuenti e' ammesso l'impiego di  stampati
meccanografici,   previa  specifica  autorizzazione  della  Direzione
generale per la finanza locale del Ministero delle  finanze,  purche'
sia   assicurata   la  conformita'  strutturale  con  il  modello  in
questione, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei
dati richiesti.
  Per quanto riguarda le modalita'  di  compilazione  della  denuncia
opzionale e del relativo foglio integrativo e' sufficiente far rinvio
alle istruzioni fornite con la circolare di questa Direzione generale
n.  6  del 23 maggio 1990 riguardante la denuncia per gli anni 1990 e
successivi. Ed invero, applicandosi  le  regole  vigenti  per  l'anno
1990,  la struttura e formulazione dei quadri e dei dati richiesti e'
identica, con le opportune specificazioni dei riferimenti  temporali,
a  quella  della  denuncia  per l'anno 1990 e successivi. Sono stati,
ovviamente, aggiunti i quadri (L) ed (M) di cui si  e'  gia'  parlato
nelle  "Avvertenze generali".  In proposito si ribadisce che le somme
versate  dal  contribuente  al  comune  destinatario  della  denuncia
opzionale  (da  indicare distintamente se a titolo di imposta 1989, a
titolo di sanzioni relative a tale imposta,  a  titolo  di  interessi
relativi  all'imposta  stessa)  vanno computate al netto di eventuali
rimborsi disposti dal comune medesimo; di cio' il contribuente dovra'
fare menzione nello spazio dedicato alle  "annotazioni"  specificando
gli estremi del provvedimento di rimborso.
  Siccome  si  tratta  di  un'imposta  relativa all'anno 1989 (per la
quale   si   fa   riferimento   all'anno   1990   ai   soli   effetti
dell'anticipazione  della disciplina normativa vigente per tale anno)
e' evidente che la situazione di fatto alla quale ci si deve riferire
e' quella esistente nell'anno 1989 e, piu' precisamente,  considerato
il particolare sistema applicativo dell'ICIAP, e' quella esistente al
1   gennaio  1989. Pertanto a siffatta data si deve aver riguardo per
stabilire se e quale impresa od arte  e  professione  e'  esercitata,
quanta  e  quale superficie e' per essa utilizzata, quale e il comune
di domicilio fiscale nei casi in cui debba  assumersi  l'insediamento
"presunto".
  A  tale  data  del  1  gennaio 1989 occorre riferirsi per stabilire
quale e' il comune impositore e, quindi, quello al quale va destinata
e presentata la denuncia opzionale.
  Peraltro,  siccome  l'anno  1989  e' ormai decorso al momento della
presentazione della denuncia opzionale, il piu' volte citato art.  12
prescrive  che,  ai fini della rilevazione della posizione reddituale
del contribuente (quadro H), si deve far  riferimento  a  tale  anno.
Piu'  esattamente,  si deve far riferimento al reddito (o perdita) di
impresa  e  di  arte  e  professione  dichiarato  (o  definitivamente
accertato)  ai  fini  IRPEF  od  IRPEG  per l'anno 1989 ovvero per il
periodo di imposta  comprendente  la  maggior  parte  dell'anno  1989
(quest'ultima  ipotesi  puo'  riguardare  i  soggetti  IRPEG  il  cui
esercizio non coincide con l'anno solare).
  Coerentemente, a siffatto anno 1989 occorre aver riguardo  al  fine
di  individuare  l'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita'
dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti (quadri B e C).
  In relazione a quesiti pervenuti si puntualizza quanto segue:
    a)  per  quanto  concerne  l'imposta  dovuta  (quadri  G  ed  I),
chiaramente  l'ammontare  dell'imposta  di  base e' quello risultante
dalla tabella allegata al decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  384  del  27  novembre
1989  (successivamente integrata, per gli affittacamere, con il comma
2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.  165).  La  parita'
con  l'ammontare  dell'imposta di base, ovvero il suo dimezzamento od
il suo raddoppio dipendera', oltre che dall'entita'  del  reddito  di
riferimento  (quadro  H),  dalle fascie reddituali vigenti per l'anno
1990 sul territorio del comune destinatario della denuncia  opzionale
(e,  cioe':  quelle  gia' deliberate dal detto comune per l'anno 1990
nel previsto termine del 31 dicembre  1989  ovvero,  in  mancanza  di
delibera, quelle stabilite dalla legge);
    b)  per  quanto  riguarda  i  codici  di  attivita'  (quadro  C),
coerentemente con le osservazioni svolte in ordine  alla  rilevazione
della  situazione  esistente  al  1   gennaio  1989, vanno indicati i
"vecchi" codici IVA, vigenti nel 1989.    Analogamente,  in  caso  di
variazione  del  numero  di partita IVA, va indicato quello posseduto
alla data del 1  gennaio 1989.
  Alla denuncia opzionale devono essere allegati: l'attestazione  del
versamento  dell'imposta  ancora  dovuta per l'anno 1989 in base alla
denuncia stessa; le ricevute,  in  originale  od  in  fotocopia,  con
potere  per il comune in quest'ultimo caso di richiedere l'esibizione
dell'originale, delle somme versate, a titolo di imposta, sanzioni od
interessi, per l'anno 1989 in base ai criteri vigenti per tale anno.
Modulo di versamento.
  Il versamento dell'imposta dovuta in base alla  denuncia  opzionale
deve  essere  effettuato  nel  mese di ottobre 1991 su conto corrente
postale intestato al comune  destinatario  della  denuncia  medesima,
utilizzando  l'apposito  modulo conforme al modello approvato, con le
relative  caratteristiche   tecniche,   con   il   predetto   decreto
interministeriale del 2 agosto 1991.
  I  comuni possono personalizzare i bollettini di versamento secondo
le modalita' di cui al  precitato  decreto  interministeriale,  ferma
restando  la  possibilita'  per  il  contribuente di usare moduli non
personalizzati.
  Si raccomanda di compilare accuratamente il bollettino in tutte  le
sue  parti  rispettando  la  corrispondenza  con i dati esposti nella
denuncia opzionale.
Adempimenti dei comuni.
  I comuni avranno cura di:
    a)  pubblicizzare  adeguatamente  e  tempestivamente  sul proprio
territorio:
    la tabella delle misure annue dell'imposta di  base  allegata  al
decreto-legge   30   settembre   1989,   n.   332,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come  integrata,
con   l'inserimento  nel  secondo  settore  anche  dell'attivita'  di
"affittacamere", con il secondo comma del precitato art. 6;
    i limiti di reddito di impresa e di arte  e  professione  vigenti
per  l'anno  1990,  anche  se  coincidenti con quelli stabiliti dalla
legge;
    il  numero  di   conto   corrente   postale,   nonche'   l'esatta
denominazione  del  conto,  sul  quale  deve essere versata l'imposta
dovuta in base alla denuncia opzionale;
    la presente circolare;
    b) fare stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di
denuncia opzionale e di foglio integrativo, nonche' di bollettini  di
versamento  "personalizzati"  e non, da porre a disposizione gratuita
del contribuente.
                                  *
                                *   *
  Alle intendenze di finanza viene inviato un sufficiente  numero  di
copie  della  presente  circolare per il successivo, urgente inoltro,
oltre che alla provincia, a tutti i  comuni  compresi  nella  propria
circoscrizione.
                                                 Il Ministro: FORMICA