UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.225 del 25-9-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 12 luglio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti  nelle delibere degli organi accademici e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di  Chieti,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Nell'art. 55 concernente  l'elenco  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali  istituite  presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio"
di  Chieti,  e'  aggiunta  la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"giornalismo medico-scientifico".
  Dopo  l'art.  110  e  con  lo  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                         NORMATIVA SPECIFICA
                   Scuola diretta a fini speciali
                 in "giornalismo medico-scientifico"
  Art. 111. - E' costituita, presso  l'Universita'  degli  studi  "G.
D'Annunzio"   di  Chieti,  la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
giornalismo medico-scientifico.
  La scuola si propone  una  qualificata  preparazione  professionale
idonea  a  costituire  un  tramite di elezione fra la cultura medico-
scientifica  espressa  sia  a  livello  accademico   che   di   altre
istituzioni scientifiche pubbliche e private.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di tecnico di metodologie per la
divulgazione medico-scientifica.
  Art. 112. - La durata del corso degli studi della scuola e' di anni
due e non e' suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore
previste.
  Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di  12,  6  per
ogni anno di corso.
  Art. 113. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono  le  facolta' di medicina e
chirurgia e lettere; la cattedra di patologia medica.
  Art. 114. - L'attivita' pratica comporta ogni anno quattrocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1  Anno:
   elementi di anatomia ed istologia;
   elementi di biologia generale;
   elementi di chimica;
   elementi di fisiologia generale e fisiopatologia;
   elementi di patologia generale;
   elementi di medicina interna;
   tecnologia applicata alla chirurgia;
   elementi di medicina legale;
   elementi di diagnostica per immagini;
   epidemiologia;
   inglese scientifico I.
2  Anno:
   tecniche audiovisive;
   tecniche giornaliste di approccio;
   tecniche del giornalismo radio-televisivo;
   teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
   psicologia delle comunicazioni di massa;
   economia sanitaria;
   statistica sanitaria;
   educazione sanitaria;
   legislazione sanitaria;
   gestione ospedaliera;
   inglese scientifico II.
  Art.  115.  - La frequenza, per complessive quattrocento ore annue,
avviene secondo le modalita' stabilite dal  consiglio  della  scuola,
tali da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza
e di formazione professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 116. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un
tirocinio che dovra' svolgersi sotto la guida  di  un  docente  della
scuola.
  Il  tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni
indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati.
  Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso.
  La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria.
  Art. 117. - In ogni anno di corso lo studente  sostiene  esami  per
singola  disciplina.  La  commissione  relativa agli esami annuali e'
costituita secondo le vigenti norme universitarie.
  Art. 118. - Per ogni anno di corso  lo  studente  e'  sottoposto  a
valutazione in relazione al tirocinio.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Art. 119. - Per il conseguimento del  diploma  viene  sostenuto  un
esame  consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico
su argomento indicato dalla commissione di diploma e da  una  ricerca
originale su argomento scientifico con presentazione di elaborato fi-
nale sotto forma di articolo giornalistico.
  La  commissione  per  l'esame  di  diploma e' costituita secondo le
vigenti norme universitarie.
  Per quanto non specificatamente previsto dallo statuto della scuola
si rinvia alla normativa  generale  per  le  scuole  dirette  a  fini
speciali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 5 agosto 1991
                                                Il rettore: CRESCENTI