AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
   151,  coordinato  con  la  legge di conversione 12 luglio 1991, n.
   202, recante: "Provvedimenti urgenti  per  la  finanza  pubblica".
   (Testo  coordinato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
   generale - n. 172 del 24 luglio 1991.
(GU n.227 del 27-9-1991)

   Nel testo coordinato citato in epigrafe, la nota (a) all'art.  10,
riportata  alla  pag.  43  della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e'
sostituita dalla seguente:
   "(a) Gli articoli 50 e  67  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986,  come  modificati, da
ultimo, dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati:
   'Art. 50 (come modificato dall'art. 4 del D.L. 14 marzo  1988,  n.
70,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 13 maggio 1988, n.
154, dagli articoli 6 e 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 1
del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  nella
legge  26  giugno  1990,  n.  165,  e  dal  decreto  qui  pubblicato)
(Determinazione del reddito di lavoro  autonomo).  -  1.  Il  reddito
derivante  dall'esercizio  di  arti e professioni e' costituito dalla
differenza tra  l'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in  natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli  utili,  e  quello  delle  spese  sostenute  nel  periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto  stabilito
nei  successivi  commi.  I  compensi  sono  computati  al  netto  dei
contributi previdenziali e  assistenziali  stabiliti  dalla  legge  a
carico del soggetto che li corrisponde.
   2.  Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione
esclusi gli immobili sono  ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di
ammortamento  non  superiori a quelle risultanti dall'applicazione al
costo dei beni dei coefficienti  stabiliti,  per  categorie  di  beni
omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'  tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni  strumentali  il
cui  costo  unitario  non  sia  superiore  a  un  milione di lire. La
deduzione dei canoni di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'
ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto.  Per  gli  immobili  strumentali  per
l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta',
usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto
di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita  catastale.  I canoni di locazione finanziaria di beni mobili
sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.
  3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da  quelli
indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione  e  all'uso  personale  o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore  a
un  milione  di  lire,  nella  misura  del 50 per cento; nella stessa
misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria  e  di
noleggio  e  le  spese  relativi  all'impiego  di  tali beni. Per gli
immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50
per cento della rendita catastale  anche  se  utilizzati  in  base  a
contratto  di  locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per
cento del canone di locazione, a condizione che il  contribuente  non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio  dell'arte  o  professione.  Nella  stessa  misura sono
deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
   3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria
o di noleggio e le  spese  di  impiego  e  manutenzione  relativi  ad
apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di
 comunicazione soggette alla tassa di cui al  n.  131  della  tariffa
annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
    4. Non sono deducibili le quote  di  ammortamento,  i  canoni  di
locazione  anche  finanziaria  o  di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione  relativi  agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  o
imbarcazioni  da  diporto,  ai  motocicli  con  motore  di cilindrata
superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture  ed  autoveicoli
di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore
a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore
a  2.500  centimetri  cubici.  Per  le  autovetture  o autoveicoli di
cilindrata non superiore, la deduzione e' ammessa nella misura del 50
per cento e  limitatamente  a  un  solo  automezzo  o,  nel  caso  di
esercizio  dell'arte  o  professione in forma associata o da parte di
societa' semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.
   5.   Le   spese   relative   a   prestazioni   alberghiere   e   a
somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  in pubblici esercizi sono
deducibili per un importo complessivamente non  superiore  al  2  per
cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le
spese  di  rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta.  Sono  comprese  nelle
spese  di  rappresentanza  anche  quelle  sostenute  per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo  gratuito;
le  spese  di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di  aggiornamento  professionale,  incluse  quelle   di   viaggio   e
soggiorno,  sono  deducibili  nella  misura del 50 per cento del loro
ammontare.
  6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma
1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
   7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel  periodo  di  imposta
precedente  non  e'  superiore  a  18  milioni di lire, il reddito e'
determinato,  in  deroga  alle  disposizioni  dei  precedenti  commi,
applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditivita'
dell'82  per  cento.  Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare
dei compensi percepiti supera  i  18  milioni  di  lire,  il  reddito
imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non puo' essere,
in   ogni  caso,  inferiore  all'82  per  cento  di  18  milioni.  Il
contribuente puo' non avvalersi della presente  disposizione  optando
per   la   determinazione   del   reddito  nei  modi  ordinari  nella
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di
imposta precedente e, per  l'anno  di  inizio  dell'attivita',  nella
dichiarazione   di   inizio  dell'attivita'  relativa  alla  predetta
imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo  d'imposta  nel
corso  del  quale  e' esercitata, fino a quando non e' revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio.
  8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  di  cui  alla  lettera  a)  del comma 2 dell'art. 49 e'
costituito  dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli  utili,  con esclusione delle somme documentate e rimborsate per
spese  di  viaggio,  alloggio  e  vitto  relative  alle   prestazioni
effettuate  fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si
applica alle indennita' percepite per la cessazione del  rapporto.  I
redditi  indicati  alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in  denaro  o  in  natura  percepiti  nel
periodo  di  imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 30 per cento  a  titolo  di  deduzione  forfetaria  delle
spese;  le  partecipazioni  agli  utili  e  le indennita' di cui alle
lettere c), d) ed e) costituiscono  reddito  per  l'intero  ammontare
percepito  nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f)
dello stesso comma sono costituiti  dall'ammontare  dei  compensi  in
denaro  o  in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15
per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese'.
  'Art. 67 (come modificato dall'art. 26, comma 11, del D.L. 2  marzo
1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, nella legge 27 aprile
1989, n. 154, dall'art. 2, comma 1- bis, del D.L. 2 giugno  1989,  n.
212,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n.
267, dall'art. 1 del D.L. 27 aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal decreto qui
pubblicato) (Ammortamento dei beni  materiali).  -  1.  Le  quote  di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa  sono  deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.
   2. La deduzione e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante  dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
   3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata  in
proporzione  alla  piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta e nei due  successivi,  a
condizione  che  l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito
fondo  del  passivo  che  agli  effetti  fiscali  costituisce   parte
integrante  del  fondo  ammortamenti;  nella  ipotesi  di  beni  gia'
utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo'
essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui
i beni sono entrati in  funzione.  Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o
in  diminuzione,  nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote
di  ammortamento  stanziate  in  bilancio   dopo   il   completamento
dell'ammortamento   agli   effetti  fiscali  non  sono  deducibili  e
l'apposito fondo  concorre  a  formare  il  reddito  per  l'ammontare
prelevato  dall'imprenditore  o  distribuito  ai  soci  o  imputato a
capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
   4.  Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore
a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento  rela-
tive alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi
restando   i   limiti   di  cui  ai  precedenti  commi.  Tuttavia  se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore  alla  meta'  della
misura  massima,  il  minore  ammontare  non  concorre  a  formare la
differenza ammortizzabile, a  meno  che  non  dipenda  dall'effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
   5.  In  caso  di  eliminazione  di  beni  non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
   6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a un  milione
di   lire  e'  consentita  la  deduzione  integrale  delle  spese  di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
   7.  Le  spese  di  manutenzione,  riparazione,  ammodernamento   e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del  costo  dei  beni  ai  quali  si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni
materiali  ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro  dei  beni  ammortizzabili;  per   le   imprese   di   nuova
costituzione   il   limite  percentuale  si  calcola,  per  il  primo
esercizio,  sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla   fine
dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell'esercizio  la
deduzione spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
commisurata,   per   il   cessionario,   al  costo  di  acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque  esercizi
successivi.   Per   specifici   settori   produttivi  possono  essere
stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri  e
modalita'  di  deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a  terzi
per  la  manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
   8. Per i beni concessi in locazione  finanziaria  sono  deducibili
quote  costanti  di ammortamento determinate in funzione della durata
del contratto e  commisurate  al  costo  bene  diminuito  del  prezzo
convenuto  per  il  trasferimento  della  proprieta'  al  termine del
contratto e non e' ammesso l'ammortamento  anticipato;  la  deduzione
dei   canoni   da  parte  dell'impresa  utilizzatrice  e'  ammessa  a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni,
se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del  periodo  di
ammortamento  corrispondente  al  coefficiente  stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata  dall'impresa  stessa,
se  il  contratto  ha per oggetto beni mobili.  Con lo stesso decreto
previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare
o diminuire, nel limite della meta', la predetta  durata  minima  dei
contratti  ai  fini  della  deducibilita'  dei  canoni, qualora venga
rispettivamente   diminuita   o   aumentata   la    misura    massima
dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
  8-bis.   Sempreche'   non  siano  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa,  non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni
di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego  e
manutenzione relativi ai seguenti beni:
     a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
     b)  autovetture  ed  autoveicoli  di  cui  alle  lettere a) e c)
dell'art. 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  giugno
1959,  n.  393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri
cubici;
     c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri
cubici.
  8-ter. Per le imprese  che  esercitano  attivita'  di  locazione  o
noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8- bis la
disposizione  del  medesimo  comma  si applica per quelli dati in uso
agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
   9. Per le aziende date in affitto  o  in  usufrutto  le  quote  di
ammortamento   sono   deducibili  nella  determinazione  del  reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
   10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare  dell'imprenditore  sono   ammortizzabili,   o   deducibili
nell'ipotesi  di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella
stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali  beni;  per  le
imprese  individuali  le  autovetture o autoveicoli di cilindrata non
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad  uso  pubblico
si  considerano  in  ogni  caso  adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo
che per gli agenti o rappresentanti di commercio.  Per  gli  immobili
utilizzati  promiscuamente  e'  deducibile  una  somma pari al 50 per
cento della rendita  catastale  o  del  canone  di  locazione,  anche
finanziaria,  a  condizione che il contribuente non disponga di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
   10-bis. Le quote di ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile
pubblico  terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.
131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  641,  sono deducibili nella misura del 50 per
cento'".