MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 1991 

  Deroghe sperimentali alle caratteristiche funzionali degli autobus.
(GU n.225 del 25-9-1991)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  9  della  legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976;
  Visto il proprio decreto n. 12 (53) 10.AU del 1  febbraio 1982;
  Visto il proprio decreto n. 119 (53) 10.AU del 26 febbraio 1983;
  Visto il proprio decreto n. 1550 (53) 10.AU del 15 gennaio 1986;
  Visto il proprio decreto n. 877 (53) 10.AU del 18 luglio 1986;
  Visto il proprio decreto n. 832 (53) 10.AU del 3 settembre 1986;
  Visto il proprio decreto n. 1174 (53) 10.AU del 2 ottobre 1987;
  Considerata l'opportunita' di valutare adeguatamente  la  messa  in
opera  di  nuovi  materiali  e  di  nuove tecnologie che il progresso
tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale, e di  quelli
adibiti al trasporto in comune delle persone, in particolare;
  Preso  atto  dell'esperienza  maturata  nell'esercizio  urbano  del
trasporto in comune di persone;
  Sentite le  associazioni  delle  aziende  sia  di  costruzione  dei
veicoli che di esercizio delle linee;
                              Decreta:
  In  via  sperimentale,  ed  in  attesa della promulgazione di norme
europee concernenti le caratteristiche costruttive degli  autoveicoli
adibiti  al  trasporto  in  comune  delle  persone,  sono considerati
ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle  norme  a  suo
tempo emanate e riguardanti le caratteristiche funzionali seguenti:
   1.  l'apertura dei finestrini degli autobus delle categorie urbano
e suburbano puo' essere anche realizzata in  conformita'  alle  norme
emanate per gli autobus interurbani;
   2.  allorche' le superfici esterne e le strutture resistenti degli
autoveicoli adibiti al trasporto  in  comune  delle  persone  vengano
realizzate  con  l'uso  di  materiali intrinsecamente contrastanti la
corrosione quali:
    leghe leggere;
    acciai inossidabili;
    acciai passivanti con contenuti in rame, cromo  e  nichel  almeno
nelle seguenti percentuali contemporaneamente presenti:
     Cu (maggiore o uguale di) 0,25%
     Cr (maggiore o uguale di) 0,30%
     Ni (maggiore o uguale di) 0,20%
possono  essere  esentati  dalla  verifica  in  nebbia  salina,  come
prescrive la tabella CUNA NC 584-11 edizione 6 giugno  1985,  purche'
la  casa  costruttrice  rilasci  apposita  dichiarazione  sul tipo di
materiale impiegato. Si fa riserva di stabilire successivamente prove
piu' idonee alla verifica  dell'effettiva  resistenza  dei  materiali
all'ossidazione ambientale.
   Roma, 18 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BERNINI