Deroghe sperimentali alle caratteristiche funzionali degli autobus.(GU n.225 del 25-9-1991)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976; Visto il proprio decreto n. 12 (53) 10.AU del 1 febbraio 1982; Visto il proprio decreto n. 119 (53) 10.AU del 26 febbraio 1983; Visto il proprio decreto n. 1550 (53) 10.AU del 15 gennaio 1986; Visto il proprio decreto n. 877 (53) 10.AU del 18 luglio 1986; Visto il proprio decreto n. 832 (53) 10.AU del 3 settembre 1986; Visto il proprio decreto n. 1174 (53) 10.AU del 2 ottobre 1987; Considerata l'opportunita' di valutare adeguatamente la messa in opera di nuovi materiali e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale, e di quelli adibiti al trasporto in comune delle persone, in particolare; Preso atto dell'esperienza maturata nell'esercizio urbano del trasporto in comune di persone; Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli che di esercizio delle linee; Decreta: In via sperimentale, ed in attesa della promulgazione di norme europee concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone, sono considerati ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle norme a suo tempo emanate e riguardanti le caratteristiche funzionali seguenti: 1. l'apertura dei finestrini degli autobus delle categorie urbano e suburbano puo' essere anche realizzata in conformita' alle norme emanate per gli autobus interurbani; 2. allorche' le superfici esterne e le strutture resistenti degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone vengano realizzate con l'uso di materiali intrinsecamente contrastanti la corrosione quali: leghe leggere; acciai inossidabili; acciai passivanti con contenuti in rame, cromo e nichel almeno nelle seguenti percentuali contemporaneamente presenti: Cu (maggiore o uguale di) 0,25% Cr (maggiore o uguale di) 0,30% Ni (maggiore o uguale di) 0,20% possono essere esentati dalla verifica in nebbia salina, come prescrive la tabella CUNA NC 584-11 edizione 6 giugno 1985, purche' la casa costruttrice rilasci apposita dichiarazione sul tipo di materiale impiegato. Si fa riserva di stabilire successivamente prove piu' idonee alla verifica dell'effettiva resistenza dei materiali all'ossidazione ambientale. Roma, 18 settembre 1991 Il Ministro: BERNINI