UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.230 del 1-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la  tabella  IV  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   31  ottobre  1968,  n.  1189,  relativa  all'ordinamento
didattico della facolta' di scienze
politiche;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
maggio  1989  con  cui  e'  stato  approvato  il  piano  di  sviluppo
dell'universita' per gli  anni  1986-90,  che  per  l'universita'  di
Bologna  prevede,  fra l'altro, con sede in Forli' il corso di laurea
in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale;
   Visto il decreto rettorale 20 giugno 1990 relativo all'istituzione
dell'indirizzo politico-internazionale presso la sede di Forli';
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 14 giugno 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
  All'art. 2 al punto relativo alla facolta' di scienze politiche  e'
aggiunto:   "laurea  in  scienze  politiche  ad  indirizzo  politico-
internazionale (con sede in Forli') durata del corso, quattro anni".
  All'art. 49, relativo  agli  indirizzi  di  specializzazione  della
laurea in scienze politiche, la lettera " E) Politico-internazionale"
e' soppressa.
  L'art.    55,    relativo   ai   corsi   dell'indirizzo   politico-
internazionale, e' soppresso.
  L'art. 56 che recita: "Lo studente, iscritto a uno degli  indirizzi
del  biennio progredito, fra gli insegnamenti a sua discrezione, puo'
sceglierne tre fra altri  insegnamenti  della  facolta'  o  di  altre
facolta' dell'Universita' di Bologna" diventa art. 55.
  Dopo  il  suddetto  art.  55,  con il conseguente spostamento della
numerazione  successiva  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  al  corso  di  laurea  in  scienze  politiche  ad indirizzo
politico-internazionale con sede in Forli'.
          Corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo
            politico-internazionale (con sede in Forli')
  Art. 56. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
politiche ad indirizzo politico-internazionale e' di quattro anni.
  Titolo  di ammissione: quello previsto dalle vigenti diposizioni di
legge.
  Il curriculum di studi si distingue in un biennio  propedeutico  ed
un biennio progredito di carattere politico-internazionale.
  Superato  l'esame  di  laurea,  lo  studente  consegue il titolo di
dottore in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale.
  All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di corso di laurea
stabilisce e rende noto agli  studenti  quali  insegnamenti  verranno
impartiti  durante l'anno, nonche' la durata annuale o semestrale dei
corsi ed il loro carattere obbligatorio ovvero opzionale.
  Art. 57. - Nel biennio propedeutico sono previsti i seguenti  corsi
obbligatori:
   1) sociologia;
   2) economia politica;
   3) istituzioni di diritto pubblico;
   4) statistica;
   5) storia delle dottrine politiche;
   6) storia contemporanea;
   7) scienza della politica;
   8) storia moderna;
   9) diritto costituzionale italiano e comparato.
  Ciascuno  studente  deve  sostenere,  al  piu'  tardi alla fine del
biennio propedeutico, due prove di esami dalle quali risulti  la  sua
capacita'  di  leggere  correntemente  l'inglese  ed  un'altra lingua
moderna scelta fra francese, spagnolo o tedesco. Lo  studente  potra'
aggiungere  ai  nove  insegnamenti  obbligatori  sopra  elencati  del
biennio  propedeutico  non  piu'  di  un  insegnamento  del   biennio
progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto. L'insegnamento
cosi'  anticipato  e'  detratto  dal  numero  degli  insegnamenti del
biennio di specializzazione.
  L'insegnamento di storia moderna e' propedeutico a quello di storia
contemporanea. L'insegnamento di istituzioni di diritto  pubblico  e'
propedeutico a quello di diritto costituzionale italiano e comparato.
  Art.  58. - Alla conclusione del primo biennio, ogni studente ha un
colloquio orientativo con una commissione  di  corso  di  laurea  per
esaminare le modalita' del proseguimento dei suoi studi.
  All'inizio  di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea
determina  nell'ambito  degli   insegnamenti   previsti   nell'elenco
contenuto   nel  successivo  art.  62,  l'elenco  delle  materie  non
superiori a quindici corsi  annuali  che  saranno  impartiti  durante
l'anno stesso.
  Equivale alla frequenza di un corso non obbligatorio la ripetizione
di  un  altro  corso,  quando  il  consiglio  di  corso di laurea, in
considerazione  delle  innovazioni  introdotte  nel   programma,   lo
autorizzi.
  Agli  effetti del computo complessivo delle unita' di insegnamento,
due unita' semestrali equivalgono ad una annuale.
  Art.  59.  -  All'inizio  del quarto anno di corso lo studente deve
depositare nella segreteria il titolo della dissertazione  di  laurea
concordata con uno dei docenti del corso di laurea, sia che si tratti
di  materia  obbligatoria  sia  che si riferisca a materia tra quelle
elencate nell'indirizzo.
  Sulla dissertazione scritta si svolgera'  una  discussione  atta  a
comprovare  la capacita' del candidato. La commissione e' composta di
undici membri, essendo relatori oltre il professore di cui  sopra  un
altro docente di materia affine del corso di laurea.
  Art. 60. - Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di
studi  superiori  sono ammessi dal consiglio di corso di laurea ad un
anno di corso da stabilirsi caso per caso.
  In tali casi il consiglio di corso di laurea indica  allo  studente
il piano di studi da ulteriormente seguire.
  Art.  61.  -  Per  essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti
debbono avere seguito i corsi e superato gli  esami  relativi  a  non
meno di ventitre corsi annuali, compresi quelli di lingue.
  Qualora  vengano  istituiti  corsi  semestrali  o  trimestrali,  il
consiglio di corso di laurea stabilisce il  valore  da  assegnare  ai
corsi  stessi,  in  relazione  raggiungimento  del  numero  di  corsi
necessario per l'ammissione all'esame di laurea.
  Nel caso di corsi pluriennali di una  stessa  materia,  ogni  esame
annuale  viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo
dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo.
  Art. 62. - Il biennio di specializzazione e' articolato  in  undici
unita' di corso annuali o biennali e in due gruppi di ricerca, di cui
uno  di  contenuto  informatico. Oltre alle undici unita' di corso lo
studente dovra' seguire un  ulteriore  corso  di  inglese  di  durata
annuale  e  superarne  il  relativo  esame. Ogni anno il consiglio di
corso di laurea rende obbligatori per tutti gli studenti del  biennio
un  numero  di  corsi  non superiori a sette da scegliersi fra quelli
contenuti nell'elenco che segue:
  Corsi del biennio di specializzazione:
   1) diritto internazionale pubblico;
   2) teoria delle relazioni internazionali;
   3) storia dell'Europa contemporanea;
   4) scienza della politica (c.a.);
   5) relazioni internazionali;
   6) istituzioni politiche comparate;
   7) studi strategici;
   8) diritto comparato del lavoro;
   9) diritto pubblico comparato;
   10) diritto amministrativo comparato;
   11) diritto delle comunita' europee;
   12) sistemi politici comparati (biennale);
   13) organizzazione della pubblica amministrazione;
   14) partiti politici e gruppi di pressione;
   15) teoria dell'organizzazione;
   16) teoria dello sviluppo politico;
   17) sistemi giudiziari comparati;
   18) politica internazionale;
   19) analisi del funzionamento del potere legislativo;
   20) sistemi sociali comparati;
   21) sociologia dei paesi in via di sviluppo;
   22) sociologia dei processi culturali;
   23) sociologia della famiglia e dell'educazione;
   24) sociologia della salute;
   25) sociologia delle relazioni internazionali;
   26) sociologia economica e del lavoro;
   27) sociologia delle comunita' locali;
   28) storia delle relazioni internazionali;
   29) storia contemporanea (c.a.);
   30) storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
   31) storia del nord America;
   32) storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
   33) storia delle istituzioni economiche afroasiatiche;
   34) storia delle istituzioni dei Paesi afroasiatici;
   35)  storia  moderna  e  contemporanea  della chiesa e delle altre
confessioni religiose;
   36) storia dei rapporti economici internazionali;
   37) economia e politica internazionale;
   38) organizzazione finanziaria internazionale;
   39) economia delle fonti di energia;
   40) teoria dello sviluppo economico;
   41) economia e finanza delle Comunita' europee;
   42) economia delle risorse naturali;
   43) tecnica dei cambi;
   44) economia politica (c.a.);
   45) scienza dell'amministrazione I;
   46) scienza dell'amministrazione II;
   47) sociologia della conoscenza;
   48) storia dell'America latina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 3 agosto 1991
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO