MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1991 

  Termini e modalita' di versamento all'erario, da parte  della  SIP,
delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di
apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di telecomunicazione.
(GU n.227 del 27-9-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto   l'art.   3  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  202,
con  il  quale e' stata istituita la tassa di concessione governativa
sulla licenza o documento sostitutivo della stessa per  l'impiego  di
apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di comunicazione, con  l'inclusione  di  tale  tassa  nella
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  641,  e successive modificazioni e integrazioni, al numero
d'ordine 131;
  Tenuto conto che la tassa predetta, dovuta in L.  25.000  per  ogni
mese  d'utenza  a  decorrere dal 1  giugno 1991, viene riscossa dalla
SIP -  Societa'  italiana  per  l'esercizio  delle  telecomunicazioni
S.p.a., concessionaria del servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni,  su  base  bimestrale, unitamente ai canoni anticipati
del bimestre di riferimento;
  Ritenuto che, ai sensi del comma 3 della nota annessa  alla  citata
voce  di  tariffa,  occorre  stabilire  le  modalita' ed i termini di
versamento all'erario delle suindicate tasse riscosse dalla  societa'
concessionaria del servizio;
                              Decreta:
  Entro il 30 settembre 1991 la SIP deve versare all'erario, a titolo
di  acconto,  l'80  per  cento delle tasse di concessione governativa
addebitate per il  periodo  giugno-ottobre  1991  nelle  bollette  di
pagamento dei canoni di abbonamento relativi al quinto bimestre 1991.
  Successivamente  al  mese di settembre 1991, entro la fine del mese
nel quale deve essere effettuato dagli utenti il pagamento dei canoni
di  abbonamento,  la  SIP  deve  versare  parimenti  l'80  per  cento
dell'ammontare  delle tasse predette addebitate nelle bollette emesse
per il bimestre cui le bollette stesse si riferiscono. Unitamente  al
detto  acconto,  la SIP deve altresi' versare l'ammontare delle tasse
contabilizzate  nel  mese  precedente  relativamente  a  bollette  di
bimestri anteriori.
  Entro  la  fine  del  mese  seguente quello in cui va effettuato il
versamento dell'acconto, la SIP deve versare  la  differenza  tra  le
tasse  riscosse  relative  al  bimestre  in corso, contabilizzate nel
mese,  e  l'acconto  corrisposto,  nonche'  l'ammontare  delle  tasse
riscosse,  relative a bollette di bimestri precedenti, contabilizzate
nello stesso mese.
  In occasione dei versamenti di cui sopra la SIP tiene  conto  delle
tasse  che  sono  state  non  correttamente addebitate agli utenti in
bollette precedentemente emesse e che  sono  state  accreditate  agli
stessi utenti nel corso del mese di riferimento.
  I versamenti vanno effettuati presso la tesoreria provinciale dello
Stato - sezione di Torino, sul capitolo d'entrata n. 1217, denominato
"Tasse  sulle concessioni governative ..". Le quietanze devono essere
inviate, in fotocopia, nei dieci giorni successivi a quello del  loro
rilascio, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari di Torino.
  In  ciascun  mese  in cui effettua il versamento in acconto, la SIP
deve comunicare all'ispettorato predetto: l'ammontare delle tasse  di
concessione  governativa  addebitate  agli  utenti con le bollette di
pagamento emesse per il bimestre di fatturazione in corso,  l'importo
dell'acconto  versato,  nonche' l'ammontare delle tasse versate rela-
tive a bimestri precedenti, distinte  per  bimestri  di  riferimento.
Nel  mese  successivo  la SIP deve comunicare allo stesso ispettorato
l'ammontare  sia  delle  riscossioni  delle  tasse   di   concessione
governativa  relative al periodo in corso contabilizzate nel mese sia
del versamento integrativo  dell'acconto.  Deve  altresi'  comunicare
l'ammontare delle tasse riscosse, contabilizzate nel mese, relative a
bimestri precedenti, parimenti distinte per bimestri di riferimento.
  Si  considerano  tempestivi  i pagamenti della tassa di concessione
governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per  il  quale
il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata.
  Entro il 31 gennaio di ogni anno la SIP, ai fini del recupero delle
tasse  evase  e  dell'applicazione  delle  sanzioni  di  legge,  deve
comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse
e delle imposte indirette, mediante supporto magnetico, l'elenco  dei
contribuenti,  con l'indicazione delle generalita', della residenza e
del numero  di  codice  fiscale,  che  nei  bimestri  di  abbonamento
compresi  nel primo semestre solare dell'anno precedente hanno omesso
il pagamento delle tasse dovute  o  hanno  effettuato  il  versamento
delle  stesse  oltre il termine utile innanzi stabilito, specificando
il bimestre di abbonamento al quale l'irregolarita' si  riferisce  e,
in caso di ritardato pagamento, la data in cui il pagamento stesso e'
stato  eseguito. Uguale comunicazione deve essere effettuata entro il
31 luglio di ogni anno, relativamente ai bimestri di abbonamento  del
secondo   semestre   solare  dell'anno  precedente.  La  prima  delle
anzidette comunicazioni deve essere effettuata  entro  il  31  luglio
1992 e deve riguardare il periodo giugno-dicembre 1991.
  Entro  il  31  luglio  di  ogni  anno, la SIP deve pure trasmettere
all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari di Torino ed alla Direzione generale delle tasse e delle
imposte indirette sugli  affari  un  prospetto  dal  quale  risultino
l'importo   delle   tasse   da  riscuotere  in  ciascun  bimestre  di
abbonamento dell'anno solare precedente, sulla  base  delle  bollette
emesse  nonche',  per  gli  stessi  bimestri, l'ammontare delle tasse
riscosse, di quelle versate all'erario e di quelle evase per le quali
e' stata  data  comunicazione  all'Amministrazione  finanziaria  agli
effetti dei recuperi da parte della stessa Amministrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1991
                                   Il Ministro delle finanze
                                            FORMICA
 Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
         VIZZINI