Termini e modalita' di versamento all'erario, da parte della SIP, delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione.(GU n.227 del 27-9-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale e' stata istituita la tassa di concessione governativa sulla licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, con l'inclusione di tale tassa nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, al numero d'ordine 131; Tenuto conto che la tassa predetta, dovuta in L. 25.000 per ogni mese d'utenza a decorrere dal 1 giugno 1991, viene riscossa dalla SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni S.p.a., concessionaria del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni, su base bimestrale, unitamente ai canoni anticipati del bimestre di riferimento; Ritenuto che, ai sensi del comma 3 della nota annessa alla citata voce di tariffa, occorre stabilire le modalita' ed i termini di versamento all'erario delle suindicate tasse riscosse dalla societa' concessionaria del servizio; Decreta: Entro il 30 settembre 1991 la SIP deve versare all'erario, a titolo di acconto, l'80 per cento delle tasse di concessione governativa addebitate per il periodo giugno-ottobre 1991 nelle bollette di pagamento dei canoni di abbonamento relativi al quinto bimestre 1991. Successivamente al mese di settembre 1991, entro la fine del mese nel quale deve essere effettuato dagli utenti il pagamento dei canoni di abbonamento, la SIP deve versare parimenti l'80 per cento dell'ammontare delle tasse predette addebitate nelle bollette emesse per il bimestre cui le bollette stesse si riferiscono. Unitamente al detto acconto, la SIP deve altresi' versare l'ammontare delle tasse contabilizzate nel mese precedente relativamente a bollette di bimestri anteriori. Entro la fine del mese seguente quello in cui va effettuato il versamento dell'acconto, la SIP deve versare la differenza tra le tasse riscosse relative al bimestre in corso, contabilizzate nel mese, e l'acconto corrisposto, nonche' l'ammontare delle tasse riscosse, relative a bollette di bimestri precedenti, contabilizzate nello stesso mese. In occasione dei versamenti di cui sopra la SIP tiene conto delle tasse che sono state non correttamente addebitate agli utenti in bollette precedentemente emesse e che sono state accreditate agli stessi utenti nel corso del mese di riferimento. I versamenti vanno effettuati presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Torino, sul capitolo d'entrata n. 1217, denominato "Tasse sulle concessioni governative ..". Le quietanze devono essere inviate, in fotocopia, nei dieci giorni successivi a quello del loro rilascio, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino. In ciascun mese in cui effettua il versamento in acconto, la SIP deve comunicare all'ispettorato predetto: l'ammontare delle tasse di concessione governativa addebitate agli utenti con le bollette di pagamento emesse per il bimestre di fatturazione in corso, l'importo dell'acconto versato, nonche' l'ammontare delle tasse versate rela- tive a bimestri precedenti, distinte per bimestri di riferimento. Nel mese successivo la SIP deve comunicare allo stesso ispettorato l'ammontare sia delle riscossioni delle tasse di concessione governativa relative al periodo in corso contabilizzate nel mese sia del versamento integrativo dell'acconto. Deve altresi' comunicare l'ammontare delle tasse riscosse, contabilizzate nel mese, relative a bimestri precedenti, parimenti distinte per bimestri di riferimento. Si considerano tempestivi i pagamenti della tassa di concessione governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per il quale il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SIP, ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni di legge, deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, mediante supporto magnetico, l'elenco dei contribuenti, con l'indicazione delle generalita', della residenza e del numero di codice fiscale, che nei bimestri di abbonamento compresi nel primo semestre solare dell'anno precedente hanno omesso il pagamento delle tasse dovute o hanno effettuato il versamento delle stesse oltre il termine utile innanzi stabilito, specificando il bimestre di abbonamento al quale l'irregolarita' si riferisce e, in caso di ritardato pagamento, la data in cui il pagamento stesso e' stato eseguito. Uguale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, relativamente ai bimestri di abbonamento del secondo semestre solare dell'anno precedente. La prima delle anzidette comunicazioni deve essere effettuata entro il 31 luglio 1992 e deve riguardare il periodo giugno-dicembre 1991. Entro il 31 luglio di ogni anno, la SIP deve pure trasmettere all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino ed alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un prospetto dal quale risultino l'importo delle tasse da riscuotere in ciascun bimestre di abbonamento dell'anno solare precedente, sulla base delle bollette emesse nonche', per gli stessi bimestri, l'ammontare delle tasse riscosse, di quelle versate all'erario e di quelle evase per le quali e' stata data comunicazione all'Amministrazione finanziaria agli effetti dei recuperi da parte della stessa Amministrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1991 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI