Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.231 del 2-10-1991)
IL RETTORE Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Universita' statale della Tuscia; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 18 maggio 1989, nell'esprimere parere favorevole alla normativa generale e alla scuola diretta a fini speciali per "interprete- traduttore e corrispondente in lingue estere" (biennale con una lingua) proposta da questa Universita', ha dato alla Universita' stessa due anni accademici per il successivo adeguamento ad una delle due tipologie nazionali approvate nella medesima adunanza, e precisamente quella per "interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera" (biennale con una lingua), e per "interprete di conferenza e traduttore specializzato" (triennale con due lingue); Visto il proprio decreto n. 3238 del 22 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1989, relativo alla istituzione presso questa Universita' della scuola diretta a fini speciali per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere e alla conseguente modifica dello statuto dell'Ateneo, ed in particolare l'art. 3 che dispone: "Secondo quanto indicato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1989, l'Universita' degli studi della Tuscia ha a disposizione due anni accademici per adeguare la normativa specifica della scuola ad una delle due tipologie nazionali approvate dal Consiglio universitario nazionale nella predetta adunanza"; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facolta' di lingue e letterature straniere moderne in data 7 maggio 1991, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 10 giugno 1991, con le quali si e' provveduto ad adeguare la normativa specifica della scuola alla tipologia A): interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (una lingua, due anni); Rilevato che le predette deliberazioni risultano conformi alla tipologia nazionale A) approvata dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1989 e a quanto disposto dall'art. 3 del predetto decreto rettorale n. 3238 del 22 settembre 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Art. 1. La normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per "interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere" (biennale con una lingua), istituita presso questa Universita', e' adeguata alla tipologia nazionale A) "interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (biennale con una lingua). Pertanto, lo statuto dell'Universita', degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato: L'art. 43 e gli articoli da 54 a 62 della parte VII - Scuole dirette a fini speciali, sono soppressi e cosi' sostituiti: Parte VII NORMATIVA GENERALE Art. 43. - Nell'Universita' degli studi della Tuscia e' istituita la seguente scuola diretta a fini speciali: scuola per interprete- traduttore e corrispondente in lingua estera. NORMATIVA SPECIFICA Art. 54. - E' istituita presso l'Universita' degli studi della Tuscia una scuola diretta a fini speciali di interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore professionale della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingua estera. La scuola rilascia il diploma di interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (con indicazione della lingua studiata). Art. 55. - Il corso degli studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 56. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di lingue e letterature straniere moderne e vi afferiscono tutti gli insegnamenti, i dipartimenti e gli istituti della facolta'. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 57. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione; traduzione dall'italiano in lingua straniera; traduzione in italiano dalla lingua straniera; corrispondenza nella lingua straniera; civilta' e istituzioni del Paese della lingua straniera; insegnamento opzionale. 2 Anno: lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione II; traduzione dall'italiano in lingua straniera II; traduzione in italiano dalla lingua straniera II; corrispondenza nella lingua straniera II; civilta' e istituzioni del Paese della lingua straniera II; insegnamento opzionale. Insegnamenti opzionali: organizzazioni internazionali; elementi di diritto; elementi di economia e finanza; elementi di informatica; pubbliche relazioni; geografia politica ed economica; istituzioni comunitarie; linguistica generale; didattica delle lingue moderne; teoria dell'interpretazione; teoria della traduzione; elementi di diritto internazionale; tecnica aziendale; linguaggi settoriali; linguaggio tecnico-scientifico nella lingua straniera; tecniche della comunicazione di massa; storia della cultura del Paese cui si riferisce la lingua straniera; lingua italiana. Possono essere attivati anche altri insegnamenti opzionali, in numero non superiore a cinque. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 58. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni nel cambio della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingua estera. Art. 59. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione ad attivita' professionali reali o simulate (anche mediante l'uso di laboratorio linguistico multimediale). A tale fine l'Universita' potra' stipulare convenzioni con strutture ed enti esterni. Il tirocinio ha la durata di centocinquanta ore. Art. 60. - La frequenza dei corsi e del tirocinio e' obbligatoria. Art. 61. - L'esame di diploma consiste nella discussione di due elaborati predisposti dal candidato sotto la guida dei docenti (traduzione dalla lingua straniera in italiano e corrispondenza commerciale) ed in una prova pratica di interpretazione dalla lingua straniera in italiano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viterbo, 25 giugno 1991 Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA