UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.231 del 2-10-1991)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Universita'
statale della Tuscia;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  della   Tuscia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› luglio 1980,
n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza
del  18  maggio 1989, nell'esprimere parere favorevole alla normativa
generale e alla scuola  diretta  a  fini  speciali  per  "interprete-
traduttore  e  corrispondente  in  lingue  estere"  (biennale con una
lingua) proposta da questa  Universita',  ha  dato  alla  Universita'
stessa due anni accademici per il successivo adeguamento ad una delle
due   tipologie   nazionali  approvate  nella  medesima  adunanza,  e
precisamente quella per "interprete-traduttore  e  corrispondente  in
lingua  estera"  (biennale  con  una  lingua),  e  per "interprete di
conferenza e traduttore specializzato" (triennale con due lingue);
  Visto il proprio decreto n. 3238 del 22 settembre 1989,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 248 del 23
ottobre 1989, relativo alla  istituzione  presso  questa  Universita'
della  scuola  diretta  a  fini  speciali per interprete-traduttore e
corrispondente in lingue estere e  alla  conseguente  modifica  dello
statuto dell'Ateneo, ed in particolare l'art. 3 che dispone: "Secondo
quanto  indicato  dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza
del 18 maggio 1989, l'Universita'  degli  studi  della  Tuscia  ha  a
disposizione  due anni accademici per adeguare la normativa specifica
della scuola ad una  delle  due  tipologie  nazionali  approvate  dal
Consiglio universitario nazionale nella predetta adunanza";
  Viste  le deliberazioni assunte dal consiglio di facolta' di lingue
e letterature straniere moderne in data 7  maggio  1991,  dal  senato
accademico e dal consiglio di amministrazione in data 10 giugno 1991,
con  le  quali  si  e'  provveduto ad adeguare la normativa specifica
della   scuola   alla   tipologia   A):    interprete-traduttore    e
corrispondente in lingua estera (una lingua, due anni);
  Rilevato  che  le  predette  deliberazioni  risultano conformi alla
tipologia  nazionale  A)  approvata   dal   Consiglio   universitario
nazionale  nell'adunanza  del  18  maggio  1989  e  a quanto disposto
dall'art. 3 del predetto decreto rettorale n. 3238 del  22  settembre
1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  normativa  specifica  della  scuola diretta a fini speciali per
"interprete-traduttore e corrispondente in lingue  estere"  (biennale
con  una  lingua),  istituita  presso questa Universita', e' adeguata
alla tipologia nazionale A) "interprete-traduttore  e  corrispondente
in lingua estera (biennale con una lingua).
  Pertanto,  lo  statuto  dell'Universita', degli studi della Tuscia,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come di seguito indicato:
  L'art.  43  e  gli  articoli  da  54  a 62 della parte VII - Scuole
dirette a fini speciali, sono soppressi e cosi' sostituiti:
                              Parte VII
                         NORMATIVA GENERALE
  Art. 43. - Nell'Universita' degli studi della Tuscia  e'  istituita
la  seguente  scuola  diretta a fini speciali: scuola per interprete-
traduttore e corrispondente in lingua estera.
                         NORMATIVA SPECIFICA
  Art. 54. - E' istituita  presso  l'Universita'  degli  studi  della
Tuscia  una scuola diretta a fini speciali di interprete-traduttore e
corrispondente in lingua estera.
  La scuola ha il compito di preparare personale con  competenze  nel
settore  professionale della traduzione, dell'interpretazione e della
corrispondenza in lingua estera.
  La  scuola  rilascia  il   diploma   di   interprete-traduttore   e
corrispondente   in  lingua  estera  (con  indicazione  della  lingua
studiata).
  Art. 55. - Il corso degli studi ha la durata di due anni.
  Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e  cento
ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili
la  scuola  e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti
determinato in quindici per ciascun anno di corso per  un  totale  di
trenta studenti.
  Art.  56.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
lingue e letterature straniere moderne e  vi  afferiscono  tutti  gli
insegnamenti, i dipartimenti e gli istituti della facolta'.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 57. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione;
   traduzione dall'italiano in lingua straniera;
   traduzione in italiano dalla lingua straniera;
   corrispondenza nella lingua straniera;
   civilta' e istituzioni del Paese della lingua straniera;
   insegnamento opzionale.
  2› Anno:
   lingua straniera con esercitazioni pratiche e  di  interpretazione
II;
   traduzione dall'italiano in lingua straniera II;
   traduzione in italiano dalla lingua straniera II;
   corrispondenza nella lingua straniera II;
   civilta' e istituzioni del Paese della lingua straniera II;
   insegnamento opzionale.
  Insegnamenti opzionali:
   organizzazioni internazionali;
   elementi di diritto;
   elementi di economia e finanza;
   elementi di informatica;
   pubbliche relazioni;
   geografia politica ed economica;
   istituzioni comunitarie;
   linguistica generale;
   didattica delle lingue moderne;
   teoria dell'interpretazione;
   teoria della traduzione;
   elementi di diritto internazionale;
   tecnica aziendale;
   linguaggi settoriali;
   linguaggio tecnico-scientifico nella lingua straniera;
   tecniche della comunicazione di massa;
   storia  della  cultura  del  Paese  cui  si  riferisce  la  lingua
straniera;
   lingua italiana.
  Possono essere attivati  anche  altri  insegnamenti  opzionali,  in
numero non superiore a cinque.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  58.  -  L'attivita' pratica comporta esercitazioni nel cambio
della traduzione,  dell'interpretazione  e  della  corrispondenza  in
lingua estera.
  Art. 59. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente
designato  dal  consiglio della scuola, consiste nella partecipazione
ad attivita' professionali reali o simulate (anche mediante l'uso  di
laboratorio  linguistico  multimediale).  A  tale  fine l'Universita'
potra' stipulare  convenzioni  con  strutture  ed  enti  esterni.  Il
tirocinio ha la durata di centocinquanta ore.
  Art. 60. - La frequenza dei corsi e del tirocinio e' obbligatoria.
  Art.  61.  -  L'esame  di diploma consiste nella discussione di due
elaborati predisposti  dal  candidato  sotto  la  guida  dei  docenti
(traduzione  dalla  lingua  straniera  in  italiano  e corrispondenza
commerciale) ed in una prova pratica di interpretazione dalla  lingua
straniera in italiano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Viterbo, 25 giugno 1991
                                       Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA