CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

          Annuncio di tre richieste di referendum popolari
(GU n.228 del 28-9-1991)

   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 27 settembre 1991, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   undici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera e),
punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi);
l'articolo 72, comma  1  (E'  vietato  l'uso  personale  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alle  tabelle  I, II, III e IV,
previste dall'articolo 14. E' altresi' vietato qualunque  impiego  di
sostanze  stupefacenti  o psicotrope non autorizzato secondo le norme
del presente testo unico); l'articolo 72, comma 2, limitatamente alle
parole: 'di cui al comma 1'; l'articolo 73,  comma  1,  limitatamente
alle  parole:  'e  76';  l'articolo  75,  comma 1, limitatamente alle
parole:  'in  dose  non  superiore  a   quella   media   giornaliera,
determinata  in  base  ai  criteri indicati al comma 1 dell'art. 78';
l'articolo 75,  comma  12,  limitatamente  alle  parole:  'rendendolo
edotto  delle  conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato
non si presenta innanzi al  prefetto,  o  dichiara  di  rifiutare  il
programma  ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo,
il prefetto ne riferisce al procuratore della  Repubblica  presso  la
pretura  o  al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, trasmettendo gli  atti  ai  fini  dell'applicazione  delle
misure  di  cui  all'art.  76.  Allo stesso modo procede quando siano
commessi per la terza volta i fatti  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
presente  articolo.';  l'articolo  75,  comma  13, limitatamente alle
parole: 'e nell'art. 76'; l'articolo  76;  l'articolo  78,  comma  1,
limitatamente   alle   lettere  b)  (le  metodiche  per  quantificare
l'assunzione  abituale  nelle  ventiquattro  ore)  e  c)  (i   limiti
quantitativi   massimi   di   principio  attivo  per  le  dosi  medie
giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste  dall'art.  76
sono  aumentate  nella  misura stabilita dal presente articolo quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
comma 2); l'articolo  120,  comma  5  (In  ogni  caso,  salvo  quanto
previsto  al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio
diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e  6,  essi
debbono   inoltrare   al   predetto  servizio  una  scheda  sanitaria
contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il  grado
di  istruzione,  i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli
accertamenti e delle terapie praticate.);  l'articolo  121,  comma  1
(L'esercente  la  professione medica che visita o assiste persona che
fa uso personale di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  deve  farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per  territorio.    La  segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anonimato) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 'Testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossico-dipendenza'?".
   Dichiarano altresi' di eleggere domicilio in Roma, presso la  sede
del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 27 settembre 1991, ha raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   undici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  siano abrogati gli articoli 3 e 9 della Legge 2
maggio 1974, n. 195: 'Contributo dello  Stato  al  finanziamento  dei
partiti  politici',  cosi' come modificati e integrati dalla Legge 16
gennaio 1978, n. 11: 'Modifiche alla Legge 2 maggio  1974,  n.  195';
dall'articolo  3,  comma  1  (Per  l'anno  1980 la somma da erogare a
titolo di contributo di cui al  primo  comma  dell'articolo  3  della
Legge  2  maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con
effetto dal 1  gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886
milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al  primo  ed  al
secondo  periodo  dell'ultimo  comma  dell'articolo  3  della Legge 2
maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90%) della Legge 18 novembre 1981,
n. 659: 'Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974,  n.  195
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici'?".
   Dichiarano  altresi' di eleggere domicilio in Roma, presso la sede
del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  27  settembre  1991,  ha  raccolto  a verbale e dato atto della
dichiarazione  resa  da  ventuno  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152,   convertito   con  Legge  12  luglio  1991,  n.  203,  recante:
'Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e di trasparenza e  buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa',
limitatamente alle seguenti parti:
   Articolo 1:
    primo comma, n. 3, limitatamente alle parole 'di ulteriori trenta
giorni';
    terzo  comma,  lettera c) del n. 4, limitatamente alle parole 'e,
comunque, di non oltre dieci anni';
    sesto comma, n. 1, limitatamente alle parole 'per uno dei delitti
previsti nel comma 1 dell'articolo 4- bis';
    sesto coma, il n. 3: 'Il divieto di concessione dei benefici  op-
era  per  un  periodo  di  tre  anni  dal  momento  in cui e' ripresa
l'esecuzione della custodia  o  della  pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca indicato nel comma 2';
    sesto  comma,  n.  4,  limitatamente  alle parole 'se non abbiano
effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata,  o  in
caso dell'ergastolo, almeno 26 anni'.
    Articolo 4:
    il  primo comma: 'Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2,
3,  lettera  c),  e  4,  e  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'   le
disposizioni  di  cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (a), si applicano  esclusivamente  nei  confronti
dei  condannati  per  i  delitti  commessi dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto';
    il secondo comma: 'Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater,
comma  2,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (a), si applicano ai
condannati nei confronti dei quali  il  provvedimento  di  revoca  e'
stato  adottato  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  l'on.  avv.
Gaetano  Gorgoni,  via Archimede, 72, int. 14, Roma, tel. 06-8078301;
083243856/45961; 06-6796100.