MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 settembre 1991 

  Autorizzazione al presidio ospedaliero della XIII unita'  sanitaria
locale  GE/4 di Genova ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  per   la   fotoriproduzione
sostitutiva dei "cedolini-paga" del personale dipendente prodotti nel
periodo 1967-1984.
(GU n.234 del 5-10-1991)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della  pubblica
amministrazione;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 16175  del  28  novembre  1990  del  presidio
ospedaliero  della  XIII unita' sanitaria locale GE/4 di Genova e - a
completamento - la successiva nota n. 91005100 del 10 aprile 1991;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  presidio ospedaliero della XIII unita' sanitaria locale GE/4 di
Genova e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art.  25
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  per  i  "cedolini-paga" del
personale dipendente prodotti nel periodo 1967-1984.
  Le modalita' di riproduzione ed  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo  1979 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1991
                                               Il Ministro: ANDREOTTI