UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 13 agosto 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.234 del 5-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia nella riunione del 22 novembre
1990;
  Visto il parere favorevole espresso dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  rispettivamente nelle riunioni del 21
gennaio 1991 e del 13 febbraio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 13 aprile 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli   articoli   281,   282,   283,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.
  Dopo l'art. 280 e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   al  riordinamento  della  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia:
              Scuola di specializzazione in oftalmologia
  Art.  281.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Torino.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una completa preparazione
specialistica  nel  campo  dell'oftalmologia   con   le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 282. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.
  Art.   283.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche,
programmate dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di
medicina e chirurgia: istituto di oftalmologia.
  Art.  284.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  285.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologia oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Art. 286. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia oculare normale e patologica:
     anatomia oculare;
     embriologia e genetica oculare;
     anatomia e istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
     ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
     fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
     semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia e clinica oculare:
     oftalmologia;
     oftalmologia pediatrica;
     neuroftalmologia;
     malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
     ergoftalmologia,     infortunistica     e     medicina    legale
oftalmologiche.
   e) Chirurgia oftalmologica:
     chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
     chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
     chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 287. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una  attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di   carattere
tecnico-applicativo    di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei  settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 1› Anno:
   Morfologia oculare normale e patologica (ore 50):
    anatomia oculare  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ore  10
    embriologia e genetica oculare  . . . . . . . . . . .      "   10
    anatomia e istologia patologica . . . . . . . . . . .      "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
   ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione
                                                               "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale  . . . . . . . . . .      "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
 2› Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare e ortottica
                                                              ore  50
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale  . . . . . . . . . .      "  100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "   50
    oftalmologia pediatrica . . . . . . . . . . . . . . .      "   25
    neuroftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . .      "   75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio  . . . .      "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
 3› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ore 150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni generali
                                                               "   35
    ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica
                                                               "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio  . . . .      "  100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . .      "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 4› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ore 100
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio  . . . .      "  150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . .      "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  288.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   reparto di degenza donna;
   reparto di degenza uomini;
   reparto di elettrofisiopatologia;
   reparto di perimetria;
   reparto di fluoroangiografia e fluorofotometria;
   reparto di ecografia;
   reparto di ortottica;
   reparto di laser terapia;
   sala operatoria;
   pronto soccorso;
   ambulatorio generale;
   ambulatorio glaucomi;
   ambulatorio malattie retiniche;
   ambulatorio per la fisiologia corneale;
   ambulatorio per pazienti ipovedenti;
   laboratorio di emodinamica oculare;
   laboratorio di biometria oculare;
   laboratorio di microscopia endoteliale;
   laboratorio di biochimica oculare;
   laboratorio di pupillografia.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale. Il consiglio della scuola  ripartisce  annualmente  il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 13 agosto 1991
                                                 Il rettore: DIANZANI