Revoca di un compenso forfettario mensile previsto dall'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987 per tre funzionari del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania. (Ordinanza n. 2170/FPC).(GU n.235 del 7-10-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13- bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste le ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, numero 415/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio 1985 e n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984, n. 10 del 12 gennaio 1985, n. 41 del 16 febbraio 1985 e n. 160 dell'11 luglio 1987, con le quali e' stato istituito l'ufficio per la definizione delle attivita' di reinsediamento delle popolazioni terremotate (UDAR), sono stati definiti i compiti del citato ufficio e sono stati, altresi', nominati capi dell'ufficio stesso l'ing. Bruno Liviera Zugiani fino al 30 giugno 1987 e il dott. Roberto Pintus fino al 30 settembre 1987; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987 sopra citata le attribuzioni dell'UDAR sono state trasferite, a decorrere dal 1 ottobre 1987, al provveditore alle opere pubbliche della Campania; Vista l'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1987, con la quale, in considerazione dei molteplici e complessi adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla definizione delle attivita' di reinsediamento attribuiti al provveditore alle opere pubbliche della Campania a seguito dello scioglimento dell'UDAR, e' stato attribuito, con decorrenza 1 ottobre 1987, al predetto provveditore ed ai funzionari dott. Roberto Pintus ed Attilio Mazzeo un compenso forfettario mensile ragguagliato a cento ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita; Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'evento sismico del 1980, e del progressivo esaurirsi delle attivita' connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate, che hanno a suo tempo giustificato la erogazione del predetto compenso; Ritenuto pertanto che non sussista ormai alcuna situazione di emergenza e che, comunque, le residue attivita' connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate vadano ricondotte alle attribuzioni d'ufficio dei funzionari interessati, ai sensi di quanto disposto dalle succitate ordinanze; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono revocate le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987, citata nelle premesse, concernenti l'attribuzione di un compenso forfettario mensile al provveditore alle opere pubbliche per la regione Campania e a due funzionari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 1991 Il Ministro: CAPRIA