MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 ottobre 1991 

  Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali  di  polizza  presentate  dalla  Carivita  -  Compagnia   di
assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.
(GU n.238 del 10-10-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la   domanda   in  data  22  marzo  1991  e  le  successive
modificazioni  del  28  agosto  1991  presentate  dalla  Carivita   -
Compagnia  di  assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con
sede in Milano, intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazioni sulla vita e delle condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  124379  del  20 settembre 1991 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  presentate  dalla  Carivita  -  Compagna  di
assicurazione e  riassicurazioni  sulla  vita  S.p.a.,  con  sede  in
Milano:
   1)  tariffa  di  assicurazione  a  termine  fisso,  a premio annuo
costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso  di
cui  al  precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 1.000.000;
   4)  tariffa  di  assicurazione  a  termine  fisso,  a premio annuo
rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).
  I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui  al
precedente punto 1);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 4);
   6)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso  di
cui  al  precedente  punto  4) allorquando il premio inizialmente sia
superiore a L. 700.000;
   7) tariffa di assicurazione  per  il  caso  di  morte  del  debito
residuo  di  rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato,
comprese le condizioni di applicazione;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 7);
   9)  tariffa  di  assicurazione  per  il  caso  di morte del debito
residuo di  rate  temporanee  certe,  a  premio  unico,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   10)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 8);
   11)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti  le  assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio e le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   12) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui al precedente punto 11), regolanti le aliquote  di  retrocessione
del  rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   13) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi  di
cui  al  punto  11),  regolanti  le  riduzioni  che  dovranno  essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1› ottobre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO