Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.(GU n.238 del 10-10-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 22 marzo 1991 e le successive modificazioni del 28 agosto 1991 presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e delle condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 124379 del 20 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Carivita - Compagna di assicurazione e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000; 4) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1); 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4); 6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 4) allorquando il premio inizialmente sia superiore a L. 700.000; 7) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 8); 11) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva; 12) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 11), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato; 13) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di cui al punto 11), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1991 Il Ministro: BODRATO