Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.238 del 10-10-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 settembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Il testo dell'art. 338 dello statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, riguardante la scuola di specializzazione in odontostomatologia e' modificato come segue: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 338. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 25 settembre 1991 Il rettore: CRESCENTI