MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 settembre 1991 

  Riduzione  del  titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
uve atte a produrre i vini a  denominazione  di  origine  controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo".
(GU n.240 del 12-10-1991)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  e  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuto dai vitigni di cui all'art. 69
del  regolamento  medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del
vino da tavola;
  Visto l'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87  del  16
marzo  1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo
richiedano, in  una  delle  zone  viticole  di  cui  all'art.  7  del
regolamento   medesimo,   gli   Stati   membri   interessati  possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto
di   uva   parzialmente   fermentato,   del   vino  nuovo  ancora  in
fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto il proprio decreto 7 agosto 1991  concernente  l'aumento  del
titolo  alcolometrico  volumico naturale dei prodotti della vendemmia
1991 riguardante uve raccolte in  alcune  aree  viticole  di  regioni
specificate;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 giugno 1972
concernente  il  riconoscimento  della   denominazione   di   origine
controllata del vino Trebbiano d'Abruzzo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 luglio 1975
concernente  il  riconoscimento  della   denominazione   di   origine
controllata del vino Montepulciano d'Abruzzo;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati con la quale viene
richiesta l'autorizzazione a ridurre per la vendemmia 1991 il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve  destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata  Trebbiano
d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo rispettivamente da 11% a 10% e da
11,5% a 10,5%;
  Tenuto  conto  che  l'assessorato  regionale dell'agricoltura della
regione Abruzzo ha segnalato  la  gravita'  della  situazione  ed  ha
espresso  parere  favorevole  all'accoglimento della richiesta di cui
sopra;
  Considerato che a causa delle avverse condizioni climatiche che  si
sono verificate nelle zone interessate alla produzione dei detti vini
sussistono  i  presupposti  per l'accoglimento della richiesta di cui
trattasi e per consentire le operazioni di arricchimento previste dai
regolamenti comunitari sopra citati;
                              Decreta:
  I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve  prodotte
nella   vendemmia  1991  e  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione  di   origine   controllata   Trebbiano   d'Abruzzo   e
Montepulciano d'Abruzzo sono ridotti rispettivamente a 10% e a 10,5%.
  Ai  fini  della  produzione e della commercializzazione dei vini di
cui trattasi e'  consentito  l'arricchimento  effettuato  secondo  le
modalita'  ed  entro  il  limite massimo di 2 gradi come previsto dai
regolamenti comunitari citati nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 28 settembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA