Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo".(GU n.240 del 12-10-1991)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo e potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuto dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto il proprio decreto 7 agosto 1991 concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1991 riguardante uve raccolte in alcune aree viticole di regioni specificate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Trebbiano d'Abruzzo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Montepulciano d'Abruzzo; Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale viene richiesta l'autorizzazione a ridurre per la vendemmia 1991 il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo rispettivamente da 11% a 10% e da 11,5% a 10,5%; Tenuto conto che l'assessorato regionale dell'agricoltura della regione Abruzzo ha segnalato la gravita' della situazione ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui sopra; Considerato che a causa delle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nelle zone interessate alla produzione dei detti vini sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di cui trattasi e per consentire le operazioni di arricchimento previste dai regolamenti comunitari sopra citati; Decreta: I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve prodotte nella vendemmia 1991 e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo sono ridotti rispettivamente a 10% e a 10,5%. Ai fini della produzione e della commercializzazione dei vini di cui trattasi e' consentito l'arricchimento effettuato secondo le modalita' ed entro il limite massimo di 2 gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 28 settembre 1991 Il Ministro: GORIA